Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro non è sufficiente a giustificare un accertamento ai fini delle imposte sui redditi (di Riccardo Langosco di Langosco)


Nota a Corte di Cassazione, Sez. V, n. 6135 del 30 marzo 2016

1. Con la sentenza sopra indicata, la Suprema Corte ha chiarito gli effetti del recente intervento normativo in tema di correlazione tra accertamenti ai fini dell’imposta di registro e accertamenti di plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi. Il fatto 2. In seguito ad un avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro, divenuto definitivo, che aveva rettificato – incrementandolo – il valore di un terreno rispetto a quello dichiarato, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un altro avviso di accertamento che assoggettava a tassazione la conseguente plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi. 3. La pretesa impositiva veniva confermata nei primi due gradi di giudizio. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, infatti, riteneva che il valore del bene definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro producesse i suoi effetti anche ai fini delle imposte sui redditi. 4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione lamentando l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto vincolante, ai fini dell’accerta­mento delle imposte sui redditi, l’accertamento, divenuto definitivo, del valore del terreno ai fini dell’imposta di registro, non tenendo conto della diversità dei presupposti impositivi tra i due tributi. L’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità 5. La Commissione Tributaria Regionale di Roma aveva deciso il caso appena prospettato facendo applicazione del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui «l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ciò comportando che incombe al contribuente, al fine di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrare di avere in concreto venduto a un prezzo inferiore» (cfr., ex multis, Cass., sent. n. 14485/2009 e ord. 5743/2010). Secondo tale orientamento, spetta al contribuente produrre in giudizio adeguata prova circa l’entità del prezzo effettivamente incassato dalla compravendita immobiliare, al fine di superare la presunzione che fonda la pretesa impositiva del­l’Ufficio. Ius superveniens 6. L’orientamento giurisprudenziale surrichiamato non tiene, però, conto della novella introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. L’art. 5, co. 3, di tale decreto dispone, infatti, che «gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. [continua..]
Fascicolo 1 - 2018