Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Brevi riflessioni su formalismo e limitazione dei diritti dei contribuenti ... (di Maurizio Logozzo)


L’applicazione dell’istituto della sospensione dei rimborsi dovrebbe essere esclusa con riguardo all’IVA, in quanto l’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 prevede una disciplina “chiusa” dei rimborsi, consistente nell’obbligo del rilascio di fideiussioni triennali. Tali garanzie sono da sole sufficienti a bilanciare gli interessi contrapposti, ovvero l’esigenza di garanzia per lo Stato e il diritto alla neutralità dell’IVA per il contribuente.

The application of the suspension of VAT refund should be excluded, because Art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 establishes a “closed” discipline of VAT refunds, consisting in the obligation to issue three-year guarantees. These alone are sufficient to balance the opposing interests, that is the need for the State to be guaranteed and the right to VAT neutrality for the taxpayer.

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1. L’ultimo periodo dell’era fiscale è caratterizzato dalla “furia” degli adem­pimenti formali e dalla conseguente limitazione dei diritti dei contribuenti. Per anni abbiamo invocato la semplificazione, ma la strada da ultimo imboccata va in senso contrario: inasprimento della burocratizzazione del rapporto tributario a carico dei contribuenti (i sociologi parlano di “burocrazia passiva”) all’insegna del motto lotta all’evasione e alle frodi fiscali! Come se non bastassero gli incisivi poteri istruttori a sua disposizione, l’Amministrazione finanziaria, vero legislatore di questa “nuova” politica fiscale, sembra pervasa dall’idea che è l’aspetto formale che può ostacolare l’eva­sione (ma sotto sotto c’è anche la malcelata idea di un beneficio al bilancio dello Stato in termini di rallentamento dei rimborsi, in particolare quelli IVA). Tutto ciò deve indurre la dottrina a stimolare il dibattito su un serio bilanciamento del rapporto tra adempimenti fiscali, legalità dell’imposizione e “giusta imposta”. L’alterazione di tale bilanciamento è sintomo di inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa (è inutile predicare diversamente), ma anche di una sempre più manifesta insofferenza da parte dei contribuenti. 2. L’unico argine rimasto è rappresentato dai principi europei. È di questi giorni, ad esempio, la lettera alla Commissione europea da parte di alcune associazioni di categoria con la quale si denuncia il contrasto con i principi di neutralità, di proporzionalità e di effettività delle norme contenute nella cd. manovrina (D.L. 24 aprile 2017, n. 50), che prevedono tempi molto stretti per le detrazioni IVA, rendono obbligatorio il visto di conformità per le compensazioni superiori a 5.000 Euro (con incremento dei costi per l’operatore) e introducono la comunicazione trimestrale delle fatture. Sempre con riguardo all’IVA, un altro spettro si aggira da ultimo nelle aule giudiziarie tributarie: è quello della legittimità del fermo amministrativo operato automaticamente dall’Amministrazione finanziaria nell’ipotesi di “carichi pendenti”. A parte il significato di “carichi tributari pendenti” (v. circ. 11.8.1993, n. 19/E, accertamenti e rettifiche o atti sanzionatori oggetto di contenzioso, P.V.C. e addirittura “segnalazioni”), il tema è quello dell’azionabilità del fermo amministrativo generale (o contabile) di cui all’art. 69, R.D. 2440/1923 e del fermo tributario di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997. L’applicazione di tali misure cautelari dovrebbe essere esclusa con riguar­do all’IVA, in quanto l’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 prevede una [continua..]
Fascicolo 1 - 2018