Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Irap: nella confusione tra 'esistenza' e 'inerenza' si conferma la derivazione rafforzata (di Silvia Giorgi, Dottore di ricerca in Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato (cv Diritto tributario), Università di Chieti-Pescara.)


Nota a Cass., ord. 11 giugno 2018, n. 15115

La Suprema Corte riconosce che, in ambito IRAP, il principio di inerenza deve essere inteso in senso civilistico, consentendo all’Amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilità dei costi sulla base dei principi civilistici e contabili (e non di eventuali diversi criteri tributari di cui al TUIR). Per quanto il principio di diritto affermato sia condivisibile sembra che, nel caso concreto, la Cassazione abbia sovrapposto i piani del­l’ine­renza e dell’esistenza.

Irap: the confusion between 'existence' and 'inherence' confirms the reinforced dependence

The Supreme Court states that within the IRAP system (regional tax on productive activities) the principle of inherence must be intended according to a civil sense, allowing tax authorities to challenge the deductibility of costs on the basis of civil and accounting principles (and not of any different tax criteria under the TUIR). Although such a legal principle is sharable, it seems that, in the specific case, the Supreme Court has superimposed the issues of inherence and existence.

1. L’ordinanza della Cassazione, sez. VI, dell’11 giugno 2018 (ud. 20 febbraio 2018) n. 15115 giunge ad affermare, seppur muovendo da un percorso tortuoso e disarticolato, un principio condivisibile e, tutto sommato, conforme a quanto già affermato da prassi (con qualche contraddizione) e dottrina. Oggetto del giudizio nomofilattico era l’art. 5, D.Lgs. n. 446/1997, così come modificato dalla L. n. 244/2007 (art. 1, comma 50, lett. a), con decorrenza dal periodo d’imposta 2008. 2. È noto che detta norma, al comma 1, stabilisce che il valore della produzione netta è determinato dalla differenza tra il “valore della produzione” ed i “costi della produzione” del conto economico, riprendendo, poi, in aumento le voci di bilancio che individuano costi espressamente indeducibili ai fini Irap. Tuttavia, l’imputazione a conto economico, secondo i corretti principi contabili, di componenti classificabili nelle voci di bilancio previste dall’art. 5, D.Lgs. n. 446/1997 è condizione necessaria ma non sufficiente per la rilevanza ai fini Irap, giacché la parabola di emancipazione Irap dalle regole del TUIR si conclude nel comma 5 del citato art. 5, secondo cui «indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall’impresa». Per cui, la collocazione nel conto economico è, a sua volta, sindacabile alla stregua dei principi contabili adottati dall’impresa, secondo le regole della derivazione “rafforzata” divenute, ormai, regime ordinario per tutti i soggetti che non siano micro-imprese. 3. La Cassazione, dunque, nella sentenza in commento, ha precisato che il principio di inerenza (l’imponente apporto dottrinale sul tema non piò essere sintetizzato in queste righe; ad ogni modo, per ampie considerazioni si rinvia a G. TINELLI, Il principio di inerenza nella determinazione del reddito d’im­presa, in Riv. dir. trib., 2002, I, p. 448) in ambito Irap deve essere inteso “con riferimento alla sua connotazione civilistica” in continuità con i precedenti della stessa Corte di legittimità che hanno privilegiato “un’in­ter­pretazione sostanzialistica delle disposizioni in oggetto quanto al sindacato sulla correttezza, sul piano civilistico ed alla stregua dei principi contabili, del­l’appostazione nel conto economico di voci non ritenute ad essi conformi”. Viene scolpita, a tutto tondo, la derivazione rafforzata in ambito Irap, ormai principio generale dell’intero sistema dell’imposizione diretta che guarda al dato civilistico – contabile rinnegando il TUIR (ai fini della [continua..]
Fascicolo 1 - 2018