Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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In tema di imposte di registro sulla forma prevale la sostanza dell'atto (di Riccardo Langosco di Langosco)


Nota a Cass., sez. V, 27 gennaio 2017, n. 2048

In tema di imposta di registro: la sostanza dell’atto prevale sulla forma.

Al fine di determinare l’inerenza di un debito al ramo d’azienda ceduto, il giudice tributario non può esimersi dall’esaminare la documentazione atta a dimostrare la natura del debito stesso anche al fine di superarne la qualificazione contrattuale e contabile.

The substance over form rule in the registration tax system

With regards to the Italian registry tax: content prevails on style.

In order to determine whether a debt is attributable to the business branch being transferred, the tax court cannot be exempted from examining the documentation produced with the aim of demonstrating the nature of said debt and of overriding its accounting and contractual definitions.

La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema dell’interpretazione degli atti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e, più in particolare, sul significato e sulla portata dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986.   Il fatto La controversia aveva per oggetto la vendita di un ramo d’azienda nel­l’ambito della quale era stato trasferito un debito della cedente con una società di factoring, formalmente relativo all’anticipazione su fatture. Ritenendo che tale debito fosse inerente al ramo d’azienda ceduto, nel determinare il valore dell’atto di cessione ai fini dell’imposta di registro, le parti avevano sottratto l’importo del debito alle attività del ramo d’azienda. Con l’avviso di rettifica e liquidazione, l’Agenzia delle entrate aveva rilevato che, trattandosi nella specie di un debito discendente da un contratto di factoring, la sua inerenza al ramo d’azienda poteva sussistere solo se la cessione avesse coinvolto anche un corrispondente credito pari all’importo delle fatture anticipate e che, tuttavia, dalla contabilità del ramo d’azienda ceduto, non risultava l’esistenza di fatture attive correlate al debito verso la società di factoring. L’Amministrazione finanziaria concludeva quindi che si trattasse di un debito non inerente al ramo d’azienda e che, pertanto, il suo accollo dovesse essere ascritto al pagamento del prezzo della cessione. Cosicché, il valore inizialmente dichiarato del ramo d’azienda ceduto veniva aumentato dell’impor­to pari al debito con la società di factoring, con l’effetto di un incremento dell’imponibile ai fini dell’imposta di registro. La società contribuente si opponeva alla pretesa impositiva evidenziando il fatto che il debito in parola, sebbene formalmente discendente da un contratto di factoring, fosse il realtà un finanziamento per l’acquisto di beni che, questi sì, erano inerenti e ceduti con il ramo d’azienda. Sicché, lo stesso debito doveva considerarsi come inerente al ramo d’azienda, riducendone proporzionalmente il valore ai fini dell’imposta di registro. La pretesa impositiva, nonostante il contribuente avesse fornito documentazione atta a dimostrare l’origine del debito e l’impiego del finanziamento per l’acquisto di beni poi trasferiti col rampo d’azienda, veniva confermata nei primi due gradi di giudizio. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione lamentando l’insufficiente motivazione della sentenza di secondo grado in relazione all’i­ne­renza del debito al ramo d’azienda ceduto, con particolare riferimento alla mancata valutazione della documentazione depositata proprio al fine di evidenziare la intrinseca natura dell’atto sottoposto a [continua..]
Fascicolo 1 - 2018