Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il 'regime fiscale' delle reti professionali (di Francesca Miconi, Dottore di ricerca in diritto tributario Università di Chieti -Pescara; Avvocato L’Aquila.)


Le reti tra professionisti, configurandosi come reti-contratto, sono prive di autonoma soggettività giuridica e fiscale. Conseguentemente gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei retisti e ciascun professionista farà concorrere alla formazione del proprio reddito i costi sostenuti e i compensi realizzati per l’attuazione del programma di rete secondo le regole proprie del TUIR.

Tax regime of professional networks

Networks between professionals, taking the form of networks-contracts, are devoid of legal and fiscal subjectivity. Consequently, the acts enacted according to the network program produce their effects directly in the juridical-subjective spheres of the network operators, so the costs incurred and the compensation paid for the implementation of the network program produce the income of each professional, according to the TUIR rules.

1. L’art. 12, L. 22 maggio 2017, n. 81 ha esteso ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione. Possibilità, questa, esclusa dalla previgente normativa (D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) che faceva riferimento alle sole “imprese”, come sostenuto anche dall’Agenzia delle Entrate con il parere n. 954-50/2015, nel quale la stessa aveva ribadito che la norma non permetteva reti tra professionisti (a meno che non avessero costituito una STP), essendo necessaria l’iscrizione dei partecipanti presso il registro delle imprese. In merito alla disciplina applicabile alle reti tra professionisti, la L. n. 81/2017 richiama espressamente l’art. 3, commi 4 ter ss., D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, con la conseguenza che alle reti di professionisti devono ritenersi applicabili le medesime norme previste per le reti di imprese che, però, nulla prevedono in merito al regime impositivo delle stesse. 2. Su tale aspetto e con riferimento alle reti di imprese è intervenuta l’A­gen­zia delle Entrate con la circolare n. 20/2013 la quale si è soffermata sugli adempimenti fiscali ordinari delle reti di impresa, distinguendo tra reti – soggetto e reti-contratto (si ricorda, infatti, che l’attuale quadro normativo – art. 3, comma 4 ter, D.L. n. 5/2009, così come modificato nel 2012 – prevede la possibilità di scegliere tra la creazione di un nuovo soggetto giuridico –cosiddetta “rete-soggetto”– oppure l’adozione di un modello contrattuale “puro” di rete di imprese –cosiddetta “rete-contratto”). Dal momento che le reti soggetto acquistano soggettività giuridica a seguito dell’iscrizione del contratto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante (in dottrina, A. MARINELLO, Il contratto di rete e la “rete-soggetto”: profili tributari, in Riv. dir. prat. trib., 2016, 3, p. 910) è da ritenere che le reti professionali non possano essere costituite come “reti soggetto” non potendo i professionisti essere iscritti al registro delle imprese. Con riguardo alle reti contratto, con la circolare n. 20/2013, l’Agenzia delle entrate, confermando la precedente circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, ha ritenuto che «l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso», ancorché alla rete possa essere attribuito un proprio codice fiscale. 3. L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e [continua..]
Fascicolo 1 - 2018