Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Scomputo delle perdite nell'ambito dell'attività di accertamento (di Serena Galeazzi)


L’art. 25 del D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto due disposizioni che disciplinano per la prima volta il computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento, una applicabile nell’ambito dell’accertamento ordinario e l’altra applicabile nell’ambito dell’accertamento con adesione.

Il nuovo iter di scomputo delle perdite è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2016 con riferimento a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla predetta data, risultavano pendenti i termini per l’accertamento.

Con la circolare n. 15/E del 28 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità ed il procedimento attuativo della nuova disciplina precisando la differente modalità di trattamento riservata alle perdite pregresse rispetto alle perdite di periodo.

Deduction of losses in the context of tax assessment activities

For the first time, article 25 of Legislative Decree no. 158/2015 introduced two provisions governing the reduction of the amount assessed by the Tax Authority using tax losses. One of these provisions is applicable in the ordinary assessment proceeding, while the other is applicable in the adhesion assessment. 

The new rules apply starting from 1st January 2016, with reference to all tax years ascertainable at that date.

In circular no. 15 of 28th April 2017, the Tax Authority explained the conditions and the implementing procedure of the new discipline specifying the differences between the use of the previous tax losses and the use of the tax losses of the period.

Articoli Correlati: perdite - accertamento - modello IPEA - circolare AE

1. L’art. 25 del D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano per la prima volta il computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento. Si tratta del: – comma 4 dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/73, applicabile nell’ambito dell’accertamento ordinario; – comma 1-ter dell’art. 7 del D.Lgs. n. 218/97, applicabile nell’ambito dell’accertamento con adesione.   2. Il nuovo iter di scomputo delle perdite è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2016 con riferimento a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla predetta data, risultavano pendenti i termini per l’accertamento.   3. Con la circolare n. 15/E del 28 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità ed il procedimento attuativo della nuova disciplina precisando la differente modalità di trattamento riservata alle perdite pregresse rispetto alle perdite di periodo.   4. Come indicato nell’art. 42, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, per le perdite di periodo è previsto lo scomputo “automatico” e con priorità rispetto alle perdite pregresse, da parte dell’ufficio competente all’emanazione dell’avviso di accertamento o in sede di adesione. Tale previsione mira a ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato ab origine l’imponibile nella misura corretta. In tale ipotesi, infatti, il maggior reddito accertato dall’amministra­zione finanziaria sarebbe confluito nell’imponibile e avrebbe trovato, quindi, prioritaria compensazione con l’eccedenza negativa di periodo realizzata e, solo per l’eventuale quota residua, con le perdite pregresse. Lo scomputo di queste ultime dal maggior reddito accertato può, invece, essere riconosciuto solo su esplicita richiesta del contribuente (e, come detto, dopo l’eventuale scomputo delle perdite di periodo). Si precisa che per perdite pregresse si intendono quelle maturate anteriormente al periodo d’imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR; non rilevano, pertanto, le perdite eventualmente realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica. Per il loro utilizzo a scomputo del maggior imponibile accertato è richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate, tramite gli appositi canali telematici, del modello IPEA (approvato con il Provvedimento del Direttore del­l’Agenzia delle Entrate in data 12 ottobre 2016) con l’indicazione, tra gli altri, dei dati relativi all’atto contenente la pretesa fiscale (avviso di accertamento, invito a comparire o processo verbale di constatazione) e la compilazione del quadro US relativo alle perdite disponibili e di quelle di cui si chiede l’utilizzo.   5. In [continua..]
Fascicolo 1 - 2018