Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Riaffermata la natura 'privatistica' della TIA2 (di Caterina Verrigni, Ricercatore di Diritto tributario, Università di Chieti-Pescara.)


Nota a Cass. 21 giugno 2018, n. 16332

Si afferma per la prima volta l’assoggettabilità ad IVA del prelievo sui rifiuti previsto nell’art. 238, D.Lgs. n. 152/2006. La Tariffa integrata ambientale (TIA2) non ha natura tributaria ma privatistica, anche in virtù della norma di interpretazione autentica (art. 14, co. 33, D.L. n. 78/2010). Tuttavia, al di là della correttezza degli argomenti addotti dal giudice di legittimità, si ribadiscono le differenze giuridiche tra TIA1 (Tariffa igiene ambientale) e TIA2 anche al fine di neutralizzare l’applicazione sovrapposta dei due prelievi da parte degli enti locali.

Reaffirmed the 'private' nature of TIA2

It is stated for the first time that VAT must be applied on the waste tax provided by the environmental code (art. 238, Legislative Decree no. 152/2006). The Integrated Environmental Tariff (TIA2) is not tax-related but private, also by virtue of the authentic interpretation standard (art. 14, 33 co., D.L. n. 78/2010). However, beyond the correctness of the arguments put forward by the judge of legitimacy, we reiterate the legal differences between TIA1 (Environmental hygiene tariff) and TIA2 also in order to neutralize the superimposed application of the two withdrawals by local authorities.

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ribadisce, con analitica motivazione, la natura non tributaria della Tariffa rifiuti prevista dal Codice Ambiente (per ampie considerazioni sistematiche, anche sulle conseguenze derivanti dalla natura privatistica ovverotributaria, L. DEL FEDERICO, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000). La questione trae origine da una decisione del Giudice di Pace di Venezia che ha rigettato l’opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale si chiedeva il rimborso dell’Iva pagata su fatture, alcune delle quali riferibili alla TIA1 ed altre riferibili alla TIA2. Il Tribunale di Venezia riformava parzialmente la decisione di primo grado sulla premessa che le tariffe TIA1 e TIA2 avevano natura tributaria, in quanto mere varianti della TARSU e, quindi, non assoggettabili ad Iva. Avverso la sentenza del Tribunale è stato proposto ricorso per Cassazione per avere i giudici di seconda istanza assimilato le due tipologie di tariffa. Come è noto la tariffa di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 22/1997, è stata soppressa e sostituita con la diversa Tariffa integrata ambiente (TIA2) che era «commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri … che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali». Si tratta quindi, di un corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, in realtà, non è mai decollato. La natura “privatistica” della TIA2 e dunque la sua portata innovativa rispetto alla precedente TIA1, già desumibile dal tenore della norma istitutiva, è stata definitivamente confermata dall’art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010, il quale ha evidenziato che la tariffa, non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta e rappresenta, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso l’imposi­zione dei costi sull’area sociale, che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. La norma ha altresì specificato che «le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria». La natura privatistica della TIA2 influisce anche sulla problematica riguardante l’appli­cazione dell’Iva, pertanto, laddove un Comune l’abbia adottata, esercitando la specifica facoltà concessa dall’art. 5, comma 2 quater, [continua..]
Fascicolo 1 - 2018