Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Iscrizione anagrafica, presunzione di residenza fiscale e difesa del contribuente (di Andrea Buccisano)


Nota a Cass., ord. 25 giugno 2018, n. 16634 e Risposta ad Interpello 4 ottobre 2018, n. 25

La residenza fiscale, nell’imposizione sui redditi delle persone fisiche, è un criterio per differenziare la tassazione in base alla diversa intensità del legame di appartenenza del soggetto passivo alla sfera di sovranità dello Stato impositore. La interpretazione dei criteri formali e sostanziali previsti dalla legge per determinare la residenza fiscale, continua ad essere oggetto delle controversie tra fisco e contribuenti. La Corte di Cassazione riafferma il proprio orientamento in merito al valore dell’iscrizione anagrafica quale presunzione assoluta di residenza fiscale, sul quale persistono alcuni dubbi.

Registration of natural persons, presumption of tax residence and taxpayers defence

Tax residence, in levying income taxes on natural persons, is a criterion to distinguish taxation depending on the different levels of relationship between taxable persons and the State which is levying taxes. The interpretation and application of the formal and substantial criteria provided by the law to determine tax residence is still giving rise to legal disputes between tax authorities and taxpayers. The Italian Supreme Court reaffirms its thesis regarding the value of registration as an absolute presumption of tax residence, on which some doubts still persist.

1. La Corte di Cassazione conferma, con l’ord. 25 giugno 2018, n. 16634, il proprio consolidato (e comunque criticabile) orientamento secondo il quale l’iscrizione della persona fisica nella anagrafe dei residenti non solo esclude la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della individuazione della residenza fiscale, ma, e qui permangono i dubbi, preclude al contribuente la prova di avere effettivamente trasferito la propria residenza (fiscale) all’estero. Sul tema della residenza fiscale delle persone fisiche e della risoluzione degli eventuali conflitti di residenza in base alle Convenzioni contro la doppia imposizione, si registra anche un recente intervento di prassi, costituito dalla Risposta ad Interpello n. 25 del 4 ottobre 2018. La questione decisa dalla S.C. riguarda un contribuente che nonostante il trasferimento all’estero ha omesso la cancellazione dall’anagrafe dei residenti e l’iscrizione all’AIRE, e che per questo motivo è stato ritenuto dall’Ammi­nistrazione finanziaria fiscalmente residente. La Commissione tributaria regionale ha annullato l’accertamento ritenendo che fosse «il risultato di deduzioni meramente presuntive, ampiamente superate dal contribuente a mezzo della pertinente documentazione prodotta agli atti, con la quale ha dimostrato, come riconosciuto anche dai primi giudici, che egli negli anni d’imposta accertati, era residente» all’estero (cfr. CTR Puglia 16 gennaio 2017, n. 64). Con una sintetica motivazione la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, ritenendo che l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente costituisce presunzione assoluta di residenza fiscale, e che «essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano».   2. In via generale ricordiamo che nelle imposte sul reddito la “residenza fiscale”non è un elemento determinante per individuare i soggetti passivi (posto che sono tali sia i residenti che i non residenti), ma un criterio per definire diversi “modelli impositivi” e differenziare la tassazione (del reddito mondiale o del solo reddito prodotto nello Stato), in base alla diversa intensità del legame di appartenenza del soggetto passivo alla sfera di sovranità dello Stato impositore e ad un diverso ragionevole collegamento tra la capacità contributiva manifestata dal presupposto e l’ordinamento e il territorio dello Stato. Com’è noto la “residenza fiscale” è individuata in base a tre criteri alternativi: un criterio formale costituito dalla iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, e due criteri sostanziali costituiti dal possesso nel territorio dello Stato [continua..]
Fascicolo 2 - 2018