Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Nelle indagini bancarie non è consentita all'ufficio l'applicazione retroattiva ad annualità antecedenti il periodo d'imposta 2005 (di Giuseppe Scanu, Professore a contratto di Diritto Tributario, Università di Sassari.)


Nota a Cass., sent. 28 giugno 2018, n. 17158

La natura sostanziale dall’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla L. n. 311/2004 non consente l’applicabilità retroattiva ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005 del meccanismo presuntivo che consente di recuperare a tassazione le movimentazioni contabilizzate in ingresso sui conti correnti del professionista.

Financial administration cannot retroactively apply the banking inquiries to tax periods before 2005

The substantial nature of the art. 32, par. 1, no. 2, D.P.R. n. 600/1973, as amended by Law n. 311/2004 does not allow the retroactive application to tax periods prior to its entry into force starting from 1 January 2005 of the presumptive mechanism that allows the taxation of the movements accounted for as entry into the professional accounts.

1. Con la sentenza n. 171158, resa in data 28 giugno 2018, il cui percorso espositivo invero non appare particolarmente chiaro, la Corte di Cassazione ha afferma che sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 è rimasta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla L. n. 311/2004, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti rispetto a fattispecie imponibili. Di qui, ad avviso della Corte, il giudice di secondo grado non avrebbe fatto buon governo della presunzione de qua, ritenuta invece applicabile anche con riferimento all’annualità 2004, atteso che ciò che è venuta meno è l’equipara­zione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (e, per l’applicabilità ai redditi d’impresa, cfr. Cass., sez. V., ord. 18 gennaio 2019, n. 2651).   2. Peraltro, dall’esame dell’espositiva, emerge che il thema decidendum vertesse non tanto sull’applicazione o meno al professionista della presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile delle movimentazioni contabilizzate in ingresso – questione ormai pacifica alla luce della sentenza “interpretativa” della Corte costituzionale (cfr., per tutte, Cass., sez. Trib., ord. 26 settembre 2018, n. 22931) – quanto, invece, sull’applicabilità retroattiva di tale disciplina anche con riferimento ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005; di tale circostanza si duole, appunto, l’Agenzia nel censurare la sentenza della CTR che ha riformato sul punto la pronuncia della CTP laddove quest’ultima aveva, invece, concluso per l’applicazione retroattiva.   3. In tale contesto, è allora dirimente stabilire se la disposizione abbia portata procedimentale e, quindi, limiti suoi effetti solo nell’ambito dei (nuovi) poteri istruttori riservati all’Ufficio, ovvero riverberi in senso sostanziale in punto di (ri)determinazione del reddito imponibile in capo al professionista (cfr., F. AMATUCCI, Le indagini bancarie nella determinazione del maggior reddito tassabile, in Riv. dir. trib., 2010, p. 1019 ss.). In quest’ultimo senso si è espressa la giurisprudenza prevalente (cfr., da ultimo Cass., sez. Trib., sent. 31 ottobre 2018, n. 27485), in considerazione del fatto che l’estensione retroattiva (secondo l’accezione procedimentale della novella) della presunzione legale di ricostruzione del reddito si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali ex artt. 3 e 24 di effettività del diritto di [continua..]
Fascicolo 2 - 2018