Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Contribuente vittima del professionista 'di fiducia' e causa di non punibilità 'per fatto del terzo' (di Nicolò Zanotti, Dottore di ricerca in diritto tributario.)


Nota a Cass., ord. 7 novembre 2018, n. 28359

L’esimente di cui all’art. 6, 3° comma, del d.lgs. n. 472 del 1997 impone, da un lato, un coordinamento razionale col principio generale di colpevolezza di cui all’art. 5, 1° comma, e, dall’altro lato, l’esclusiva violazione di obblighi non formali, consistenti nel mancato pagamento del tributo.

Taxpayer victim of the 'trusted' professional and nonpunishable cause because 'of act of a third person'

The exonerating circumstance referred to in art. 6, 3rd paragraph, of the d.lgs. n. 472 of 1997 imposes, on the one hand, a rational coordination with the general principle of guilt referred to in art. 5, 1st paragraph, and, on the other hand, the exclusive violation of non-formal obligations, consisting in the non-payment of the tax. 

1. Con l’ordinanza 7 novembre 2018, n. 28359, la Cassazione ha precisato l’ambito applicativo dell’esimente di cui al comma 3 dell’art. 6, D.Lgs. n. 472/1997, che riconosce una causa di non punibilità se il contribuente dimostra che l’inadempimento o, più propriamente, il mancato pagamento del tributo è stato determinato “esclusivamente” dal fatto del terzo denunziato all’autorità giudiziaria. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la corretta applicazione della norma imponga, da un lato, un coordinamento razionale con il comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. n. 472/1997 e, dall’altro lato, l’esclusiva violazione di obblighi non formali ovvero il mancato pagamento del tributo. A parere dei giudici di legittimità, quindi, l’applicazione dell’esimentea­vrebbe richiesto la prova da parte del contribuente dell’insussistenza di una sua negligenza, che può anche assumerele forme di unaculpa in vigilando, in quanto l’inadempimento deve essereimputabile in via esclusiva all’interme­diario. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso dell’Ufficio è stato accoltoanche perché le sanzioni applicate non concernevano il mancato pagamento di tributi ma obblighi di natura formale e, in particolare, l’omessa presentazione della dichiarazione e la mancata emissione e registrazione delle fatture.   2. Per verificare la correttezza del principio di diritto espresso dalla pronuncia in commento occorremantenere ben distinti due piani: da un lato, si pone, infatti, la necessità di definire la portataapplicativa della causa di non punibilità di cui al comma 3 dell’art. 6, D.Lgs. n. 472/1997; dall’altro lato, per le ipotesi ad essa non riconducibili,occorre accertare i limiti entro i quali è possibile razionalmente giustificare l’applicazione della regola generale di cui al comma 1 dell’art. 5, a mente del quale ciascuno risponde della propria azione cosciente e volontaria purché dolosa o colposa.   3. Con riferimento alla prima questione, il comma 3 dell’art. 6disciplina un fenomeno giuridico che appartiene alle cosiddette cause di non punibilità; per questo, in forza dei principi generali del diritto penale, tale categoria comprende tutte le cause che inibiscono l’applicazione della sanzione, in quanto, a seguito dell’accertamento della tipicità del fatto,occorre valutare se esistonosituazioni esterne alla condotta illecita checonsentono disalvaguardareun comportamentoaltrimenti rilevante (per tutti, cfr. VASSALLI, voce Cause di non punibilità, in Enc. dir., VI, 1960, p. 635; COCCO, La punibilità quarto elemento del reato, Padova, 2017, p. 95). La norma rappresenta un’eccezione alla regola generale e, pertanto, non può essere interpretataestensivamente; [continua..]
Fascicolo 2 - 2018