Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

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Imprese culturali e creative, tra 'panculturalismo', coperture finanziarie e attendismo attuativo (di Silvia Giorgi, Dottore di ricerca in Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato (cv Diritto tributario), Università di Chieti-Pescara.)


Il legislatore ha creato la nuova “etichetta” di ICC (impresa culturale e creativa), con una contraddizione di fondo: una consistente latitudine applicativa che stride con le limitate coperture finanziarie. L’istituto, incentivato da una fiscalità promozionale, nasce, quindi, claudicante, anche per notevoli incertezze applicative e un perdurante attendismo attuativo.

Cultural and creative enterprises, between 'panculturalism', financial coverage and wait-and-see implementation

The lawmaker has created the new “label” of ICC (cultural and creative enterprise), with a basic contradiction: on the one hand a wide application; on the other hand, a limited financial coverage. Therefore, this legal arrangement, promoted by tax brakes, arises defective also for considerable uncertainties in application and a lasting wait-and-see implementation.

1. L’art. 1, comma 57, Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), ha introdotto un credito di imposta temporaneo per le “imprese culturali e creative”. L’etichetta di ICC intercetta «le imprese o i soggetti … (omissis) che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali». Omnicomprensivo, dunque, lo spettro di attività il cui esercizio, non necessariamente esclusivo ma quanto meno prevalente consente la candidatura al beneficio fiscale, coprendo tutte le fasi del ciclo economico del prodotto culturale, dall’idea­zione alla valorizzazione o gestione. Del pari ampio, anche l’oggetto dell’at­tività incentivata, ossia il prodotto culturale, che ricomprende, pur rinviando ad un emanando regolamento ministeriale per la cesellatura definitoria, «beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e al­l’au­diovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati». Il connubio fonde, infatti, due “scuole” di pensiero: quello di matrice nord-europea che concepisce e valorizza le ICC con particolare riferimento ai settori “technology-driven” (da qui il riferimento ai “processi di innovazione” collegati al patrimonio culturale ma anche allo spettacolo dal vivo e all’audiovi­sivo); dall’altro, l’accezione caratterizzante il sud-Europa, ancora per lo più incline a promuovere i settori “heritage-driven”, dunque ancorati ad una visione tradizionale e tendenzialmente conservativa del “patrimonio culturale” (peraltro particolarmente “ristretto” nella definizione domestica). Ciò si traduce in una scelta “panculturale” che, da un lato, mira a proiettare l’agevolazione verso le massime latitudini possibili, rinunciando ad un’effet­tiva selezione dei prodotti meritevoli; dall’altro, stride con la copertura finanziaria prevista per il triennio di applicazione (2018-2020) ed il riconoscimento quantitativamente limitato dalla disciplina europea dei c.d. aiuti di Stato de minimis. Anche sul versante soggettivo siffatta tendenza espansiva viene replicata: non rileva, infatti, la forma soggettiva (impresa o altro soggetto), né la lucratività (fondamentale, invece, ad altri fini), né (qui per evidenti motivi di compatibilità europea), la residenza. Possono, infatti accedere al beneficio tutti i soggetti con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti [continua..]
Fascicolo 2 - 2018