Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Comportamento antieconomico come fatto sintomatico di evasione fiscale. ... (di Alessia Vignoli)


Nota a Cass., sent. 30 ottobre 2018, n. 27550

Il comportamento antieconomico consente al giudice di riqualificare la pretesa impositiva facendogli però travalicare i limiti della funzione giurisdizionale.

Uneconomic behaviour may indicated tax evasion....

Uneconomic behavior permits the judge to change the legal classification of the case forcing the limits of judicial review.

Con la sentenza n. 27550/2018 la Corte di Cassazione, a fronte di un comportamento antieconomico, ha corretto l’inquadramento giuridico o­perato dal giudice di merito, configurando la fattispecie come una vera e propria evasione fiscale in luogo dell’elusione prospettata dal giudice d’ap­pello. Si discuteva della deducibilità del costo del finanziamento e della detraibilità della relativa Iva su un finanziamento che una società di edizioni aveva effettuato in favore di un’altra società alla quale aveva a suo tempo affidato la gestione della propria testata giornalistica. Tali somme erano state qualificate dalle parti come somme necessarie per lo sviluppo della testata e come tali erano state portate integralmente in deduzione dall’erogante. L’ufficio fiscale aveva invece considerato tali erogazioni come finanziamenti a fondo perduto indeducibili ai sensi dell’art. 108, comma 4, D.P.R. n. 917/1986 con Iva indetraibile ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 trattandosi semplici dazioni di denaro e dunque operazioni esenti e aveva effettuato i relativi recuperi a tassazione qualificando il comportamento della contribuente come elusivo sulla base del comportamento antieconomico tenuto dalla società di edizioni in quanto detto finanziamento superava di gran lunga il canone che essa avrebbe dovuto ricevere per l’affidamento della testata tanto da rendere insussistente una reale prestazione sinallagmatica. I giudici della Corte di Cassazione, partendo dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di merito, non ne condividono però la qualificazione giuridica in termini di elusione, ma considerano la fattispecie in questione come una ipotesi di evasione fiscale. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la società di edizioni si sarebbe limitata a porre in essere un comportamento evasivo delle imposte che avrebbe dovuto versare in relazione all’operazione economica posta in essere, non potendo portare immediatamente in deduzione i costi conseguenti al finanziamento erogato, né detrarre l’Iva sulle fatture rilasciate dalla società che le aveva ricevute, trattandosi di operazioni fuori campo Iva (L. ROSA, Il principio di inerenza, in TABET (a cura di), Il reddito d’impresa, Padova, 1997, I, 139 e TINELLI, Il principio di inerenza nella determinazione del reddito d’impresa, in Riv. dir. trib., 2002; I, p. 437 ss.). Anche se non è mai agevole avere un quadro esauriente dalla ricostruzione della vicenda per come riassunta nel testo della sentenza, al di là della condivisione dell’esito della decisione in sé, non possiamo fare a meno di manifestare qualche riserva sul potere dei giudici nell’ambito di un giudizio di annullamento come quello tributario. Perché sono sempre più numerose le [continua..]
Fascicolo 2 - 2018