Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Inerenza: quando il comportamento antieconomico diventa fatto sintomatico di abuso del diritto (di Alessia Vignoli)


Nota a CTR Lazio, sent. 12 novembre 2018, n. 7770

Il comportamento antieconomico posto in essere dal contribuente può essere ricondotto all’abuso del diritto quando vi siano ulteriori elementi che possano ricondurre a disconoscere il costo dall’ambito dell’attività d’impresa.

Necessity test: when uneconomic behaviour becomes abuse of rights

Uneconomic behavior cant’t be the only reason for abuse of rights. Other business information are necessary to prove the abuse.

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La giurisprudenza di merito, in linea con alcune anche recenti sentenze della Corte di Cassazione [1], ha considerato il comportamento antieconomico posto in essere dal contribuente una fattispecie riconducibile all’abuso del diritto. Anche in base alla semplice lettura della sentenza si evince come anche in questo caso, non è stata solo l’antieconomicità dell’operazione a condurre i giudici ad avallare l’indeducibilità del costo prospettata dall’ufficio fiscale; infatti, rappresenta un principio consolidato della Corte di Cassazione quello secondo cui esula ai fini del giudizio qualitativo di inerenza un «apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità», parametri che non sono espressione dell’inerenza ma «costituiscono meri indici sintomatici dell’inesi­stenza di tale requisito, ossia dell’esclusione del costo dall’ambito dell’attività d’impresa» (cfr. PROCOPIO, L’inerenza nel sistema delle imposte sui redditi, Milano, 2009, p. 48 ss.; FRANSONI, La finanziaria 2008 e i concetti di inerenza e congruità, in Quad. riv. dir. trib., 1/2008, p. 145 ss.). Nel caso di specie, infatti, le parti (società commerciale e fondo proprietario del centro commerciale, sostanzialmente riconducibili allo stesso soggetto) si erano accordate per la corresponsione, da parte della società, di un canone di locazione “fuori mercato” in favore del fondo proprietario dell’immo­bile stesso. Infatti, il canone di locazione era stato stabilito in una parte fissa (elevata) e una parte variabile quasi corrispondente all’eventuale reddito della società che si occupa della gestione del supermercato. In tale schema contrattuale era stata poi inserita anche una rinuncia al credito che di fatto aveva consentito in capo alla società commerciale di dedurre immediatamente dei costi mai integralmente sostenuti in concreto a fronte di un reddito da locazione che non era mai maturato in quanto “abbattuto” per effetto della rinuncia. Apparentemente questa sentenza sembrerebbe contraddire il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30218/2018 che faceva una netta distinzione tra il giudizio di inerenza e la fattispecie di abuso del diritto. Tuttavia proprio la differente prospettiva in cui si trovano a dover giudicare i giudici di merito e quelli di legittimità offre l’occasione per riflettere sul fatto che le sentenze lungi dal fornire elementi ricostruttivi con valenza generale (che non sia quella dei principi di diritto formulati dalla Corte di Cassazione in attuazione della sua funzione nomofilattica) si occupano più che mai di risolvere la specifica controversia di volta in volta loro devoluta. Le molteplici sfaccettature che può assumere il caso di [continua..]
Fascicolo 2 - 2018