Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Detraibile l'IVA sui lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà di terzi purché l'immobile sia strumentale all'attività d'impresa (di Alessia Vignoli)


Nota a Cass., sent. 22 novembre 2018, n 30218

Il diritto alla detrazione dell’Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione spetta purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale e può dunque prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà.

Deductible vat for building renovation services owned by third parties but relates to business activities

The right of deduction of input VAT for renovation or maintenance services arises only for effective business use and does not depend on the ownership of the property. 

La Corte di Cassazione nella sentenza 22 novembre 2018, n. 30218 in materia di esercizio del diritto alla detrazione ha espresso una decisa presa di posizione sulla prevalenza del giudizio della strumentalità all’attività d’impresa (o libero professionale) del costo rispetto a possibili contestazioni elusive. In particolare nel caso di specie si discuteva se potesse essere ritenuta detraibile l’Iva su lavori di ristrutturazione di un immobile di cui la società che voleva adibirlo a negozio di mobili non era proprietaria, ma titolare di un contratto di locazione. La Corte, richiamando anche una propria decisione a Sezioni Unite (e precisamente la sentenza 11 maggio 2018, n. 11533) si è uniformata al principio di diritto in tale occasione enunciato secondo cui: «deve riconoscersi il diritto di detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pure se – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi». Dunque la Corte da un lato afferma che il diritto alla detrazione spetta a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà quando vi sia strumentalità del costo con l’attività d’impresa o professionale e anche se questa sia solo potenziale. Sulla distinta questione se la detrazione non potesse considerarsi ostacolata dal fatto che se il costo fosse stato affrontato dai proprietari dell’immobile, questi ultimi in quanto consumatori finali, non avrebbero potuto detrarsi alcunché ha precisato che «la questione all’esame nulla ha a che fare con fattispecie abusive – o elusive – risolvendosi invece, unicamente nello stabilire con un tipico accertamento di fatto se il diritto spetta o non spetta per la rammentala ragione della sussistenza o meno della natura strumenta le del­l’im­mobile rispetto all’attività economica in concreto svolta o che il contribuente avrebbe potuto svolgere». Qualora il giudice di merito accerti la strumentalità, anche se potenziale, all’attività d’impresa dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società contribuente, il costo deve essere comunque considerato inerente a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene e a prescindere da ogni valutazione circa una possibile convenienza dell’operazione sotto il profilo fiscale (cfr. PROCOPIO, L’inerenza nelle imposte sui redditi, Milano, 2009; MARELLO, Involuzione del principio di inerenza?, in Riv. dir. fin. sc. finanze, 2002, I, 481 ss.; TINELLI, Il principio di inerenza [continua..]
Fascicolo 2 - 2018