Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Impugnazione della risposta negativa all'interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo... (di Anna Luigia Cazzato)


Nota a CTR Calabria, sent. 26 luglio 2018, n. 3137

Per ragioni di economia processuale e di ragionevolezza nella regolamentazione dei rapporti tra contribuente e ufficio fiscale non può essere considerata obbligatoria l’impu­gna­zione della risposta negativa all’interpello disapplicativo. Si tratta di una ipotesi di tutela differita che verrà esercitata con la successiva ed eventuale impugnazione dell’atto impositivo, senza alcuna limitazione al diritto di difesa del contribuente.

Ruling relevant to the non-application of the regulation on 'dormant companies'....

The judicial remedy against ruling relevant to the non-application of the regulation on “dormant companies” can’t be considered a duty. It is judicial protection subjects to deferred application without any infringement of the right of defence.

La recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, depositata lo scorso 26 luglio, affronta – in via secondaria rispetto all’og­getto principale del ricorso – il tema della posizione giuridica soggettiva del­l’in­terpellante che, a seguito della presentazione dell’apposito interpello c.d. disapplicativo della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30, L. 30 dicembre 1994, n. 724 (oggi oggetto di interpello “probatorio” a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156), riceva una risposta negativa, alias un “provvedimento di diniego” della richiesta di disapplicazione. Il primo motivo di appello è legato all’equivoco in cui era caduto il giudice di primo grado, ossia quello di considerare preliminarmente inammissibile il ricorso per il non aver, la società ricorrente, assolto il preventivo onere di impugnazione del provvedimento di diniego della disapplicazione, configurando quindi una sorta di pregiudizialità (logica e cronologica) della preventiva impugnazione del diniego amministrativo rispetto al successivo avviso di accertamento, essenzialmente motivato – nel caso di specie – in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina del citato art. 30. Tralasciando sullo sfondo le questioni sostanziali, che non sono oggetto della presente indagine, desta particolare interesse l’analisi contenuta al punto 1 della sentenza in commento in ordine al preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso, non tanto per le conclusioni raggiunte dai giudici quanto per le motivazioni addotte (rectius, per quelle che il giudice avrebbe potuto addurre, a giudizio di chi scrive, a sostegno della conclusione raggiunta). Prima di entrare nel vivo del tema, giova preliminarmente evidenziare che la sentenza ha ad oggetto un interpello disapplicativo che, in sede di riordino della disciplina dell’interpello, è stato ricollocato nella “nuova” categoria degli interpelli probatori, con ciò perdendo essenzialmente il carattere di obbligatorietà della relativa presentazione. Tornando al tema di interesse, nella sentenza di primo grado impugnata si ritrova l’eco del non nuovo orientamento della giurisprudenza (anche di legittimità) secondo cui il diniego di disapplicazione, in quanto assimilabile ad un'ipotesi di diniego di agevolazione, è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992. Il tema sotteso alle richiamate sentenze non è tanto la tutela costituzionale dei diritti di difesa del contribuente (ex artt. 24 e 113 Cost.) bensì quello dell’“elasticità espansiva” del citato art. 19 nel contesto di un processo tributario fondato sulla tendenziale tassatività degli atti impugnabili. La sentenza in [continua..]
Fascicolo 2 - 2018