Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le sezioni unite della cassazione affermano la giurisdizione tributaria in ordine alla prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare (di Michele Mauro, Dottoranda di Ricerca in diritto Tributario, Università di Chieti-Pescara.)


Nota a Cass., S.U., sent. 13 giugno 2017, n. 14648

Le Sezioni Unite della Cassazione affermano la giurisdizione tributaria in ordine alla prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare. Invero la giurisdizione del giudice tributarionon può che coincidere con quella definita dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari.

Difatti la prescrizione, che tende a dare stabilità e quindi certezza ai rapporti tributari, incide sull’an del tributo, poiché assume rilevanza in ordine alla sussistenza del diritto dell’Amministrazione finanziaria di riscuotere i propri crediti.

The italian supreme court (grand chamber) recognizes the tax jurisdiction on the prescription of tax claims lodged in the bankruptcy proceedings

The Italian Supreme Court (Grand Chamber) recognizes the tax jurisdiction on the prescription of tax claims lodged in the bankruptcyproceedings.In fact the jurisdiction of the tax judge can only coincide with thatdefined by the art. 2 of Legislative Decree no. 546/1992, which, asestablisched by the Supreme Court, alsoattractsquestionsrelating to the prescription of the tax credits.

Indeed the prescription, whichis functional to givestability and thereforecertainty to the fiscal claims, affects on the tax, sinceitassumesrelevanceon the existence of the right of the Tax Administration to collectitsowncredits.

1. La Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza depositata il 13 giugno 2017, n. 14648, ha affermato – richiamando taluni precedenti (Cass. SS.UU. 19 novembre 2007, n. 23832; Cass. 3 maggio 2016, n. 23832) – che l’attribu­zione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie tributarie, operata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, si estende ad ogni questione relativa all’aned al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione; pertanto, anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che ha cognizione sul merito della predetta obbligazione, ossia del giudice tributario. 2. Nel caso concreto, trattandosi di eccezione di prescrizione sollevata dal curatore fallimentare con riferimento a crediti per i quali era stata già notificata la cartella di pagamento, il giudice del fallimento (Tribunale di Palermo) aveva ritenuto esaurita la giurisdizione del giudice tributario in conseguenza della (sopravvenuta) incontrovertibilità della pretesa fiscale, provocata dalla notifica della cartella non seguita da impugnazione. Di conseguenza, il Tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione breve (e non decennale) per le cartelle regolarmente notificate, ritenendo altresì non provata, per alcuni crediti, la notifica delle cartelle ovvero dell’intimazione di pagamento. 3. A seguito del ricorso per cassazione proposto da Riscossione Sicilia Spa, la Suprema Corte ha fondato la propria decisione sull’esclusività della giurisdizione tributaria in ordine alle controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie (comunque denominati), espressamente sancita, nell’ambito del processo di accertamento dello stato passivo del fallimento, dall’art. 88 del DPR n. 602/1973. In specie, in base a quest’ultima disposizione, nel caso in cui sorgano contestazioni sulle somme iscritte a ruolo, il credito è ammesso al passivo con riserva(anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva ex art. 101 della legge fallimentare), la quale è successivamente sciolta dal giudice delegato, su istanza del curatore o del concessionario (attualmente Agenzia Entrate riscossione), quando è inutilmente trascorso il termine per la proposizione della controversia davanti al giudice competente ovvero quando il giudizio risulta irrevocabilmente definito o altrimenti estinto(nella liquidazione coatta amministrativa è il commissario liquidatore che provvede, direttamente o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva). 4. Contro il provvedimento di scioglimento della riserva il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le [continua..]
Fascicolo 1 - 2018