Nota a Cass., ord. 23 novembre 2018, n. 30371
La sezione tributaria della Corte di Cassazione ritorna sui suoi passi ed esclude l’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente e, più in generale, della partecipazione al processo di soggetti che non siano parti del rapporto tributario.
The tax section of the Court of Cassation retraces its steps and excludes the admissibility of the dependent adhesive intervention and, more generally, of the participation in the process of subjects that are not part of the tax report.
1. Con l’ordinanza n. 30371, in data 23 novembre 2018, la Corte di Cassazione, riscopre il proprio passato orientamento (da lei stessa, rievocato) volto ad escludere l’ammissibilità nel giudizio tributario dell’intervento adesivo dipendente e, più in generale, della partecipazione al processo di soggetti che non siano parti del rapporto tributario, ritenendo, di fatto, tale possibilità preclusa dalla formulazione dell’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992.
Afferma, infatti, la Suprema Corte, che anche l’intervento in giudizio dei soggetti che sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario ai sensi dell’art. 14, comma 3, deve essere inteso come riferito ai soli litisconsorti necessari e, dunque, ai soli debitori in solido dell’unico rapporto tributario, sottintendendo, quindi, che, in mancanza di altre previsioni, nessun’altra forma di intervento possa essere ammessa nel nostro processo.
2. La pronuncia, peraltro non particolarmente motivata, si pone in aperto contrasto con precedenti decisioni con le quali gli stessi Ermellini, al contrario, avevano ammesso l’intervento adesivo dipendente di soggetti titolari di situazioni soggettive connesse o dipendenti da quella dedotta in giudizio, affermando, per esempio, che “è compatibile con la struttura impugnatoria del processo tributario l'intervento adesivo dipendente del soggetto potenzialmente inciso dal tributo perché destinatario di rivalsa e quindi titolare dell'interesse ad impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato” (Cass., sent. 19 aprile 2013, n. 9567); ovvero «in ipotesi di lite sul rimborso Iva richiesto dal cedente all'Amministrazione finanziaria, poiché il cessionario è titolare di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla necessità di impedire il verificarsi di conseguenze dannose derivanti dal giudicato» (Cass., sent. 27 gennaio 2014, n. 1577).
3. Il “ripensamento” della Corte a mio parere non può essere condiviso e deve essere salutato come una discutibile regressione verso un orientamento assolutamente minoritario, ritenuto, oramai superato anche dalla migliore dottrina (cfr. per tuttiTESAURO,Manuale del processo tributario, IV ed., Torino, 2017, p. 51 ss.).
È del tutto evidente, infatti, come con quest’ultima ordinanza la giurisprudenza di legittimità torni a sposare un’interpretazione meramente letterale dell’art. 14, dimenticando l’evoluzione della giurisprudenza in materia ed in spregio ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame. Lettura che, diversamente da quanto affermato dai supremi giudici, non solo consente, ma addirittura a mio parere, impone, che possa intervenire in giudizio anche chi, [continua..]