Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La Corte di Giustizia interviene nuovamente sul tema della falcidiabilità dell'IVA ... (di Simone Ariatti, Assegnista di ricerca, Università di Trento.)


Nota a CGUE 16 marzo 2017, C-493/15

La Corte di Giustizia dirime, definitivamente, i risalenti equivoci nazionali sorti in merito all’annosa questione della falcidiabilità dell’Iva nelle procedure concorsuali. In particolare, il sistema di riscossione europeo non osta alla procedura domestica di cancellazione dell’Iva (c.d. esdebitazione), purché questa risulti sottoposta a rigorose garanzie tali da escludere il rischio di una rinuncia generale e incondizionata alla riscossione effettiva di una risorsa destinata (seppur solo in quota parte) al finanziamento del bilancio UE.

The court of justice pronounces a new sentence on the vat reduction....

The Court of Justice definitively settles the national misunderstandings regarding the VAT reduction in a bankruptcy proceedings. In particular, the European collection system does not prevent a domestic VAT cancellation procedure, provided that it is subjected to rigorous guarantees to exclude the risk of a general and unconditional waiver to the effective collection of a resource destined (albeit only in part) to the financing of the EU budget.

Articoli Correlati: esdebitazione - falcidia - IVA - riscossione UE - risorse UE

1. La Corte di Giustizia Europea, con una recente ed altresì attesa sentenza depositata il 16 marzo 2017 (C-493/15 – Identi) si è nuovamente pronunciata sul tema della falcidiabilità dell’IVA, dando continuità e conformità alla propria linea interpretativa, già ampiamente illustrata e valorizzata dalla dottrina dopo la pubblicazione dell’innovativa decisione del 7 aprile 2016 (C-546/14 – Degano Trasporti). Come noto, infatti, già con la citata sentenza Degano erano stati risolti certuni equivoci circa la presunta intangibilità europea dell’IVA, da cui era sorta l’esigenza, peraltro già in parte avvertita dalla dottrina e dalla giurisprudenza più oculata, di un cambio radicale della normativa interna. In tale prospettiva merita senz’altro di essere ricordata l’importantissima pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione del 27 dicembre 2016, n. 26988, le quali, nel richiamare proprio la sentenza Degano, hanno circoscritto l’infalcidiabilità dell’IVA alla sola ipotesi di concordato preventivo con transazione fiscale, causa il divieto espressamente previsto dall’art. 182ter della legge fallimentare. Per la Corte, indipendentemente dalla natura sostanziale o processuale della transazione fiscale, “la regola dell’infalcidiabilità del credito IVA è inclusa nella disciplina speciale del concordato preventivo con transazione fiscale. E non si può pretendere di estenderla ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione”. 2. A dimostrazione, peraltro, della necessità di un cambiamento radicale nell’approccio alla composizione del debito fiscale si richiamano, inoltre, le recenti novelle legislative che hanno investito proprio l’istituto della transazione, il quale, nella sua veste attuale, consente la falcidia di tutti i tributi, IVA compresa. A fondamento della scelta operata dal legislatore vi è il principio sancito dalla Corte di Giustizia secondo cui, pur sussistendo in capo agli Stati Membri l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie per garantire il prelievo integrale dell’IVA, nulla vieta agli stessi di poter derogare a tale dovere, purché si tratti di limitate, eccezionali e puntuali circostanze, del tutto straordinarie e ben circoscritte. 3. Tuttavia, il grande dibattito e l’interesse suscitato dalla problematica ha fatto sì che, nelle more dei suindicati cambiamenti, sia stato operato, in via pregiudiziale, un ulteriore rinvio alla Corte di Giustizia da parte dei Giudici nazionali, concernente questa volta un aspetto ulteriore e parzialmente diverso, seppur strettamente connesso a quello d’interesse. Nello specifico, trattasi della possibilità di ricomprendere, all’interno del beneficio [continua..]
Fascicolo 1 - 2018