Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Plusvalenza da contratto di 'Sale and Lease Back'. Il trattamento fiscale segue quello contabile (di Sara Bernardi, Dottore Commercialista; Dottore di ricerca in Diritto Tributario Università di Udine.)


Commento a Risoluzione n. 77/E del 23 giugno 2017

In materia di plusvalenza da contratto di “Sale and Lease Back”, l’Amministrazione finanziaria, sulla base di principi diversi da quelli adottati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, riconosce la valenza delle regole di ripartizione ed imputazione temporale civilistiche anche in ambito fiscale.

Capital gain in 'Sale and Lease Back' contract. The tax treatment is in line with the accounting one

Concerning capital gain in “Sale and Lease Back” contract, the financial administration, based on different principles than those adopted by the doctrine and jurisprudential orientations, recognizes, also in the tax area, the value of the apportionment and temporal imputation rules of the civil law.

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1. L’Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione 23 giugno 2017 n. 77/E, ha chiarito che la plusvalenza derivante da un’operazione di sale and lease back concorre alla formazione del reddito del soggetto cedente ed è ripartita in funzione della durata del contratto di leasing, a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto. 2. Prendendo le distanze da precedenti orientamenti, l’Amministrazione riconosce – come effetto dell’estensione disposta dal D.L. 244/2016 del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR ai soggetti OIC adopter – la valenza in ambito fiscale delle regole di ripartizione e di imputazione temporale previste in ambito civilistico/contabile dall’articolo 2425-bis, comma 4, c.c. Con detta Risoluzione l’Amministrazione abbraccia la conclusione più accreditata dalla Giurisprudenza di Cassazione, perseguendo, tuttavia, un per­corso di ricostruzione fondato su principi ben diversi da quelli adottati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 3. Com’è noto il contratto c.d. di “sale and lease back” costituisce un contratto atipico avente causa finanziaria: “un contratto di impresa ‘socialmente tipico’ (...) in forza del quale un’impresa vende un bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice” (Cass. civ. sez. 3, del 14.3.2006, n. 5438). Venuta meno ogni criticità concernente la configurazione di un’ipotesi di abuso del diritto, esclusa da orientamenti giurisprudenziali – non rinvenendo alcuna finalità elusiva di obblighi tributari, “sicché l’opera­zione deve ritenersi posta in essere per soddisfare reali esigenze di liquidità d’impresa” (Cass. n. 5438/2006); le problematiche riguardano le modalità di computo, a fini contabili e fiscali, del corrispettivo ricevuto dal venditore, ossia, il trattamento contabile e fiscale della plusvalenza emergente dalla vendita del bene strumentale alla società di leasing. 4. Dal punto di vista civilistico – ai sensi del generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma ex art. 2423-bis c.c. e per quanto espressamente disciplinato dalla norma sull’iscrizione di tali ricavi e proventi ex art. 2425-bis c.c., precisamente al comma 4 – le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione. In base ai principi contabili l’ope­razione composta si deve configurare quale operazione unitaria, nella quale la vendita è collegata alla previsione del successivo leasing finanziario. Attribuendo, dunque, rilievo all’elemento sostanziale del [continua..]
Fascicolo 1 - 2018