Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'opzione per il consolidato fiscale non è mai elusiva (di Concetta Ricci, Ricercatore di Diritto Tributario, Università Lum Jean Monnet Casamassima.)


L’opzione per il regime del consolidato fiscale risponde ad una logica “fisiologica”. Infatti, nel momento in cui il legislatore consente di scegliere tra diversi regimi fiscali opzionali, gli eventuali vantaggi ottenuti non possono essere etichettati come indebiti. Il consolidato fiscale, dunque, non si pone, ex se, in contrasto con le disposizioni antielusive.

The option for the tax consolidation never conflicts with anti-avoidance rules

The option for tax consolidation is based on a fisiological logic. Indeed, if the legislator agrees to choose between different optional tax regimes, any tx advantages cannot be labelled as improperThe tax consolidation, therefore, is not, ex se, in contrast with the anti-avoidance rules.

1. In risposta ad un’istanza di interpello, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 17 maggio 2018, n. 40/E, chiarisce la ratio dell’istituto del consolidato fiscale, inquadrando la tassazione di gruppo in una logica fisiologica e non elusiva. In particolare, nel quesito proposto, si chiede se un’operazione di riorganizzazione societaria, attuata mediante il conferimento di partecipazioni di controllo, in regime di neutralità fiscale, a favore di una holding neocostituita e la successiva opzione per il consolidamento degli imponibili, possa configurare una forma di elusione o di abuso del diritto, ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 212/2000. L’Agenzia delle entrate, richiamando l’art. 4 della stessa norma, volto a salvaguardare «la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale», ribadisce il principio generale secondo cui laddove il legislatore consenta di scegliere tra diversi regimi fiscali opzionali, il vantaggio fiscale così ottenuto non può qualificarsi di per sé come “indebito”. Pertanto, poiché il regime fiscale del consolidato ha carattere opzionale, la scelta di riorganizzare gli assetti societari, in modo tale da aderire alla tassazione consolidata, non appare in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi generali dell’ordi­namento tributario, e dunque non configura elusione fiscale né abuso del diritto. Inoltre, secondo l’Agenzia, il vantaggio fiscale indebito sarebbe escluso vista l’esistenza di valide ragioni economiche che giustificano l’operazione di conferimento.   2. Finalmente, un’interpretazione che coglie gli aspetti fisiologici del fenomeno di gruppo, in linea con l’orientamento legislativo che, con l’introdu­zione della disciplina del consolidato fiscale, ha inteso regolamentare l’eser­cizio in gruppo dell’attività d’impresa, scoraggiando, di fatto, il ricorso ad operazioni di pianificazione fiscale che, prima della vigenza della nuova disciplina, venivano artatamente poste in essere per ottenere, per via indiretta, un vantaggio fiscale – la compensazione degli utili e delle perdite infragruppo – fino ad allora non consentito dall’ordinamento tributario (in argomento vd., in particolare, C. RICCI, La tassazione consolidata nell’Ires, Torino, 2015). L’attività elusiva svolta nell’ambito dei gruppi, in passato, infatti, aveva trovato spiegazione soprattutto nel tentativo di colmare, e di trarre vantaggio, da una lacuna del nostro ordinamento tributario, rappresentata dall’assenza, fino alla riforma, di un sistema di tassazione unitaria di gruppo. Il consolidato fiscale nasce proprio per soddisfare [continua..]
Fascicolo 2 - 2018