Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Anche la cartella di pagamento recante una pretesa a titolo di interessi deve essere adeguatamente motivata (di Lucrezia Valentina Caramia, Dottoranda di ricerca in Diritto tributario, Università di Bari Aldo Moro.)


Nota a Cass., ord. 4 dicembre 2018, n. 31270

La cartella di pagamento, qualora non preceduta da un atto di accertamento, deve essere motivata, a pena di nullità, in maniera congrua, sufficiente ed intellegibile.

Tax demand with a pretension of interest must also be adequately motivated

Tax demand, if not preceded by tax assessment notice, must be motivated, under penalty of nullity, in anadequate, enough and clear way.

1. Con l’ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31270, la Suprema Corte affronta una questione estremamente approfondita in dottrina ed in giurisprudenza ovvero la completezza della motivazione della cartella di pagamento ai sensi del comma 2 dell’art. 25, D.P.R. n. 602/1973; essa, tuttavia, riguarda una fattispecie non ricorrente perché la cartella recava una pretesa a titolo di interesse e, pertanto, occorre verificare in che termini debbano essere declinate le conclusioni che riguardano il caso più esaminato nell’esperienza giuridica ovvero il contenuto (ed i limiti) della motivazione allorquando la cartella è preceduta dall’atto di accertamento. 2. Precisamente, con detta ordinanza la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato la cartella di pagamento ritenendola insufficientemente motivata e priva dell’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano determinato l’iscri­zione a ruolo. In particolare, la richiesta dei soli interessi era giustificata dalla revoca degli atti di sospensione (uno giudiziale e l’altro d’ufficio) ma la cartella aveva un generico riferimento all’ammontare dovuto senza alcuna indicazione sul tasso, sulle somme sulle quali gli interessi erano stati calcolati, sulle imposte ed, inoltre, uno dei due provvedimenti di revoca non era stato neppure mai trasmesso. Rispetto alla pluralità dei vizi della cartella la Suprema Corte ha correttamente ritenuto prevalente quello riguardante l’obbligo di motivazione, concludendo nel senso che «la genericità di tali indicazioni non consentiva alla società di verificare la fondatezza, sia nell’an che nel quantum, della pretesa impositiva dedotta nella cartella e dunque di esercitare pienamente, rispetto ad essa, il proprio diritto di difesa» ed affrettandosi a precisare che l’invalidità originaria dell’atto non era sanabile in pendenza del giudizio.   3. Tale conclusione è ineccepibile e consente di precisare una distinzione ormai pacifica e ricorrente in giurisprudenza che, in primo luogo, esclude un obbligo di motivazione della cartella generalizzato e di analoga esaustività; infatti, l’Amministrazione finanziaria non è obbligata a riprodurre nel titolo esecutivo la motivazione della pretesa impositiva se l’iscrizione a ruolo trae origine da un atto di accertamento già notificato al contribuente, potendo limitarsi ad indicare, in modo univoco, l’atto prodromico dal quale si desumono le ragioni dell’esercizio della potestà di accertamento. Né può ritenersi che in questi casi il destinatario dell’atto non sia posto nella condizione di conoscere il titolo della pretesa oppure che subisca un pregiudizio (o anche solo una difficoltà) per esercitare il proprio diritto di difesa, fermo [continua..]
Fascicolo 2 - 2018