Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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I requisiti sostanziali prevalgono sugli inadempimenti formali: sostanza e forma nei tributi armonizzati (IVA e accise) (di Damiano Peruzza)


Nell’applicazione dei tributi armonizzati va consolidandosi l’orientamento della Corte di Giustizia in base al quale la “sostanza prevale sulla forma”, in conformità al principio di proporzionalità. Tale approccio, confermato sia con riguardo alla detrazione dell’IVA sia con riguardo alle agevolazioni in materia di accise, determina il superamento del principio di “stretta interpretazione delle norme di favore” di matrice nazionale.

In the application of harmonized taxes, the Court of Justice establishes that “substance takes precedence over form”, in accordance with the principle of proportionality. This approach, confirmed both with regard to the deduction of VAT and to the excise duties facilities, determines the overcoming of the domestic principle of “strict interpretation of the favorable rules”.

1. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente consolidato le proprie linee-guida interpretative in relazione al rapporto tra requisiti sostanziali e adempimenti formali ai fini dell’individuazione del trattamento impositivo. Il conflitto tra “forma” e “sostanza” nell’applicazione dei tributi armonizzati è stato recentemente risolto nel senso della prevalenza di quest’ultima sia con riguardo all’IVA (CGUE, 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06) sia con riferimento alle imposte di consumo (CGUE, 2 giugno 2016, causa C-418/14, Roz-Swit). 2. Quello della substance over form doctrine (prevalenza della sostanza sulla forma) costituisce ormai un criterio consolidato nella giurisprudenza europea, che tuttavia continua a scontrarsi con i sistemi normativi interni, nei quali, all’opposto, assumono tuttora un ruolo predominante le procedure e gli adempimenti che la Corte di Giustizia definisce “formali”. 3. Quanto all’IVA, il problema assume proporzioni estremamente significative con riguardo al diritto alla detrazione, il cui esercizio, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 12913/08, 11109/2003), è subordinato all’esatto rispetto degli obblighi di fatturazione, registrazione, tenuta della contabilità e dichiarazione. 4. Secondo la tradizionale impostazione interna, la testualità dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972 prescrive che il diritto alla detrazione venga esercitato nel rispetto dei modi e dei termini di cui alle successive disposizioni del Decreto IVA (registrazione, liquidazione, dichiarazione), che dunque prevedono obblighi di natura sostanziale, in un sistema in cui il pieno adempimento di detti obblighi costituisce condizione essenziale per l’espletamento dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass. 16643/2011). In questa prospettiva, gli obblighi di fatturazione, di registrazione, di corretta tenuta della contabilità finiscono per costituire una vera e propria conditio sine qua non per l’esercizio del diritto alla detrazione. Tuttavia, tale impostazione è stata fermamente respinta dalla Corte di Giustizia, la quale, in relazione all’interpretazione degli artt. 167 e ss. della Direttiva 2006/112/CE (CGUE, 8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07, Ecotrade; Id., 11 dicembre 2014, causa C-590/13, Idexx Laboratories Italia), ha chiaramente distinto i requisiti “sostanziali” dagli adempimenti “formali”, evidenziando che la mancata osservanza di questi ultimi (attinenti la contabilità, la fatturazione e la dichiarazione) non preclude il diritto alla detrazione, laddove i requisiti sostanziali (effettività, certezza, inerenza) siano soddisfatti. 5. Sulla base della giurisprudenza comunitaria, anche la Corte di Cassazione, nei [continua..]
Fascicolo 1 - 2018