Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Profili penali della Voluntary Disclosure bis (di Marco Baldacci, Docente a contratto, UNIVPM – Università Politecnica delle Marche.)


Riaperti i termini per attivare la procedura di collaborazione volontaria e confermati i benefici sanzionatori penali previgenti.

Criminal profiles of Voluntary Disclosure bis

The terms for the voluntary disclosure have been reopened and the criminal sanctioning benefits have been confirmed.

1. Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) sono stati riaperti i termini per attivare la procedura di collaborazione volontaria. È stata data così la possibilità ai contribuenti di regolarizzare le violazioni tributarie dichiarative commesse prima del 30 settembre 2016, riconoscendo loro gli effetti di favore già previsti dalla prima versione della Voluntary Disclosure in termini di minor sanzioni amministrative e non punibilità per alcuni reati.   2. Giova invero ricordare che l’Italia, come altri numerosi Paesi, europei e non, si è impegnata sul piano del potenziamento, della razionalizzazione e dell’allargamento dei meccanismi di scambio informazioni fiscali cui vengono ad aggiungersi, sul “filo” della legittimità, le numerose informazioni di cui le Amministrazioni finanziarie sono entrate in possesso aliunde (ad esempio la cd. lista Falciani). Risulterà peraltro implementato il nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard, elaborato dall’OCSE) a partire dal 2017 e l’accordo si estenderà a 92 Paesi nel corso del 2018: limitando l’analisi all’Eurozona, la Direttiva 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 impegna gli Stati membri dell’Unione Europea ad adottare il citato Common Reporting Standard a partire dal 2017.   3. Inoltre, il 10 gennaio 2014 l’Italia ha sottoscritto l’accordo intergovernativo finalizzato a migliorare la compliance e ad applicare la normativa FACTA (Foreign Account Tax Compliance ACT) promossa dagli Stati Uniti che avrà ad oggetto lo scambio delle informazioni di natura finanziaria con tale paese, già a decorrere da quelle riguardanti il 2014.   4. Tale politica segue, del resto, la Raccomandazione OCSE del settembre 2010, nella quale sono stati analizzati gli Offshore Voluntary Disclosure Programs previsti da trentanove Paesi. In tal senso, l’OCSE ha avuto modo di individuare presupposti, contenuti e limiti per l’implementazione di efficaci programmi di compliance volontaria, sottolineando, nel contempo, l’efficacia di programmi di voluntary compliance adottati dai Paesi predetti, i quali hanno, di fatto, facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti e consentito notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale). La stessa Organizzazione, del resto, ha sottolineato come le norme debbano fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l’adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali in quanto un’efficace emersione volontaria è finalizzata a migliorare l’adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, [continua..]
Fascicolo 1 - 2018