Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La tutela del contribuente contro l'esecuzione tributaria secondo la cassazione (di Massimo Cirulli, Professore straordinario di Diritto dell’esecuzione civile, Università telematica “Pegaso”)


L’autore commenta l’ultima decisione della Corte di cassazione sulle opposizioni all’ese­cuzione tributaria.

The taxpayer’s protection against the forced tax collection according to the supreme court

The author comments the latest decision of the Supreme Court about the oppositions to forced tax collection.

Nota a Cassazione, sez. un., 14 aprile 2020, n. 7822   1. La fattispecie che ha dato causa alla pronuncia annotata (Cass., Sez. un., 14 aprile 2020, n. 7822) può così compendiarsi: con atto notificato il 13 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pignorava il credito vantato dal contribuente nei confronti di un terzo, a seguito della notifica di due cartelle di pagamento (eseguita il 28 settembre e 17 ottobre 2016) e del vano decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Con ricorso al g.e. depositato il 26 luglio 2017 (osservato, quindi, il termine cui è sottoposta l’opposizione agli atti esecutivi), il debitore proponeva opposizione – ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, c.p.c. e 57, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – deducendo: a) la nullità del pignoramento per inesistenza del terzo debitor debitoris; b) l’inesistenza del credito risultante dalla prima cartella (che tuttavia, pur essendo stata ritualmente notificata per ammissione dell’opponente, non risultava tempestivamente impugnata davanti al giudice tributario) e l’inesi­gibilità del credito risultante dalla seconda cartella (stante la concessa rateazione del carico iscritto a ruolo). Concludeva perché, previa sospensione del­l’esecuzione, fosse dichiarata la nullità del pignoramento e delle cartelle. La domanda cautelare veniva rigettata dal g.e. con ordinanza resa il 13 settembre 2017 (anteriormente alla sent. n. 114/2018 della Corte costituzionale, ma successivamente alla sent. n. 13913/2017 delle Sezioni Unite: le decisioni possono leggersi in Riv. trim. dir. trib., 2019, 745, con nota di CIRULLI, Palinodia giurisprudenziale sulle opposizioni all’esecuzione tributaria), sul rilievo che l’opposizione all’esecuzione era inammissibile (secondo il testo all’epoca vigente dell’art. 57, D.P.R. n. 602/1973), mentre dell’opposizione agli atti esecutivi doveva conoscere il giudice tributario, avendo il contribuente eccepito la nullità del pignoramento non per vizio proprio, ma derivato, lamentando “la nullità della notifica delle cartelle di pagamento”. Con il provvedimento era pertanto assegnato termine perentorio per la riassunzione del giudizio di merito davanti al giudice speciale. La così disposta translatio iudicii non poteva che destare gravi e fondate perplessità: il debitore opponente non si era infatti doluto dell’omessa od invalida notifica delle cartelle di pagamento, talché nella specie non era applicabile il principio enunciato nel 2017 dalle Sezioni Unite, che avevano dichiarato la giurisdizione del giudice tributario a conoscere dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il pignoramento asseritamente non preceduto dalla valida notificazione degli atti preparatori (cartella di pagamento e, ove [continua..]
Fascicolo 2 - 2020