Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L'applicazione ultra-territoriale del regime speciale ex art. 74 ter, d.p.r. n. 633/1972 anche ad operatori turistici extra-UE (di Davide Stefani, Avvocato in Modena)


La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, conferma l’applicazione ultra-territoriale del regime speciale IVA nei confronti delle agenzie di viaggio e turismo che offrono prestazioni turistiche “tutto compreso”. Il diniego alla detrazione e al rimborso dell’IVA assolta ai sensi dell’art. 74, D.P.R. n. 633/1972, in particolare, risulta applicabile anche nei confronti degli operatori turistici extra-UE, indipendentemente dal requisito territoriale e dalla sede del tour operator. L’ultrattività, peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte, non viola il principio di neutralità dell’IVA, in quanto il di-ritto alla detrazione e al rimborso è garantito dal peculiare meccanismo di determinazione dell’imposta “base da base”.

Extraterritorial application of the special regime of art. 74 ter d.p.r. n. 633 del 1972 to extra-EU touristic operators

The Court of Cassation, with the ruling in comment, confirms the extended application of the special VAT regime established by D.P.R. n. 633 of 1972 towards tour operators that offer “all-inclusive” tourist services. Thus, the refusal of the right to deduct and refund the VAT charged is also applicable to extra-EU tour operators, regardless of the territorial the location of the tour company. Nevertheless, dealing with VAT, in these cases the principle of neutrality cannot be considered violated, as the right to deduct and refund it is guaranteed by the pe­culiar mechanism “base to base” pattern used to determine tax amount.

Nota a Cassazione, sez. V, 6 marzo 2020, n. 6426   1. La pronuncia della Corte di Cassazione in commento fa parte di un più ampio gruppo di sentenze (Cass., sez. V, sent., (ud. 21 febbraio 2019) 6 marzo 2020, nn. 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432), pubblicate il medesimo giorno, inerenti alla questione dell’applicabilità o meno del regime speciale di cui all’art. 74 ter, D.P.R. n. 633/1972 – in tema di divieto di detrazione e rimborso dell’IVA – ad un’agenzia di viaggio e turismo straniera per l’acquisto, in Italia, di servizi turistici erogati in favore di soggetti anch’essi residenti al di fuori dell’Unione europea. Dalla ricostruzione dei fatti in sentenza, si ricava che la controversia è insorta a seguito dell’accoglimento di una richiesta di rimborso dell’IVA a favore di un operatore turistico extracomunitario, al quale seguiva un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva la restituzione delle somme già rimborsate. Il contribuente ricorreva alla CTP competente e il ricorso veniva accolto sia in primo grado che in sede di impugnazione, poiché – secondo la ricostruzione della CTR – i servizi di autonoleggio erano prestati in favore di soggetti non residenti in Italia e che, pertanto, la prestazione di tali servizi era da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della normativa per carenza del presupposto della territorialità. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, affidandosi ad un unico motivo di doglianza: violazione e falsa applicazione dell’art. 74 ter, D.P.R. n. 633/1972, per aver riconosciuto il diritto al rimborso ad un soggetto non residente, con riferimento a prestazioni compiute in favore di soggetti anch’essi non residenti. 2. Tanto premesso, occorre fin da subito rilevare che l’indagine della Corte, nella fattispecie in esame, è limitata all’ipotesi in cui l’agenzia straniera operi in Italia senza una stabile organizzazione, offrendo pacchetti turistici direttamente nel Paese d’origine. Come affermato dai Giudici di legittimità, infatti, «la peculiarità della vicenda deriva dalla circostanza che la società è soggetto estero e che i clienti avevano acquistato il pacchetto turistico all’estero, mentre, d’altro lato, le prestazioni erano state erogate in Italia». Com’è noto, l’art. 74 ter, D.P.R. n. 633/1972 regola il regime speciale IVA delle prestazioni offerte dalle agenzie di viaggio e turismo, in nome proprio, limitatamente alle ipotesi di prestazioni turistiche con formula “tutto compreso”. La disciplina in esame prende in considerazione l’evoluzione tecnologica e l’avvento della new economy, che ha rimodulato gli ordinari paradigmi di organizzazione e [continua..]
Fascicolo 2 - 2020