Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il contributo unificato di giustizia e l'intervento innovativo del d.l. n. 23/2020 tra dubbi di costituzionalità, interpretazioni necessarie ed effettiva utilità (di Diego Conte,  Avvocato in Milano)


Con l’art. 29, comma 2, D.L. n. 23/2020 è stata apportata una modifica alla normativa in materia di sanzioni da omesso/tardivo versamento contributo unificato di giustizia, intervenendo sia sul luogo di notifica dell’atto sanzionatorio sia sul momento rilevante ai fini della sanzione. L’esame della norma appare d’interesse, perché consente di svolgere considerazioni in merito all’utilizzabilità a tali fini della normativa emergenziale di contrasto alle conseguenze della pandemia da COVID-19, oltre all’esame degli elementi caratterizzanti la novella e la sua efficacia temporale.

The tax on judicial processes and the novelties introduced by law decree 22/2020 among doubts of compliance with constitutional principles, mandatory interpretations and effective usefulness

Art. 29, p. 2, of the Legislative Decree no. 23/2020 amended the legislation on administrative penalties applicable to omitted or insufficient payment of taxes due on the judicial processes. In particular it modified the place where the administrative penalties notice is to be notified as well as the relevant event in which the violation is considered to be committed.

Analyzing these amendments, seems relevant, not only to elaborate on its features and effectiveness but also because it suggests to explore more in deep the appropriateness of the legislative tools adopted i.e. emergency legislation implemented due to Covid-19, to enforce such amendments.

1. Il contributo unificato è il tributo dovuto a fronte dell’accesso al servizio di amministrazione della giustizia fornito dallo Stato e trova la sua disciplina nel Testo Unico Spese di Giustizia (“TUSG” – il D.P.R. n. 115/2002; per un esame generale della disciplina si rinvia a SARTORI, Il contributo unificato quale costo fiscale di accesso alla giustizia, in Rass. trib., n. 4, 2017, p. 1010 ss.). Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, c.d. Decreto Liquidità, il Legislatore emergenziale è intervenuto a modificare la disciplina sanzionatoria relativa all’omesso/carente versamento, parificando le modalità di notifica degli atti sanzionatori a quelli accertativi e modificando la tripartizione procedurale e temporale che caratterizzava in precedenza il pagamento spontaneo e le fasi accertative e sanzionatorie. Ai sensi dell’art. 14 TUSG l’obbligo tributario consegue al verificarsi di diversi accadimenti processuali che, in linea generale, possono essere ricondotti a tre diverse categorie: la costituzione in giudizio; la proposizione di nuove e alcune, specifiche domande processuali (domande nuove, domande riconvenzionali ovvero chiamate in causa di terzi); e, infine, situazioni quali (i) la mancata indicazione negli atti di causa di determinati dati (es. il codice fiscale o dei recapiti fax/PEC del difensore costituito – art. 13, comma 3 bis), ovvero (ii) il rigetto per totale infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione (art. 13, comma 1 quater). Il successivo art. 16 TUSG prevede che, nel caso di omesso o carente versamento del contributo unificato l’ufficio giudiziario competente emetta entro 30 giorni dal compimento dell’atto tassato l’invito al pagamento specificamente disciplinato dall’art. 248 TUSG. Tale atto contiene la liquidazione del contributo unificato dovuto e “l’invito” al suo pagamento entro 30 giorni dalla notifica con l’avvertenza che in difetto le somme non corrisposte saranno iscritte a ruolo e saranno addebitati gli interessi al saggio legale. Tale avviso, ai sensi del comma 2 dell’art. 248 TUSG, deve essere notificato alla parte, eventualmente a mezzo PEC, presso il “domicilio eletto” per il giudizio o, nel caso di mancata elezione di domicilio, depositato presso l’ufficio giudiziario medesimo. Per quanto riguarda, invece, il distinto aspetto sanzionatorio, come correttamente evidenziato dalla Circolare 21 settembre 2011, n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare 22 dicembre 2017, n. 29/E, il fatto sanzionato non è, o meglio, non era il mancato/insufficiente pagamento del contributo unificato al compimento dell’atto processuale rilevante ma il mancato pagamento delle somme indicate nell’invito [continua..]
Fascicolo 2 - 2020