Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Contratti simulati e patti ordinati all'evasione del tributo: la cassazione “commina” la sanzione della nullità (di Susanna Cannizzaro, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Università di Roma “Sapienza”)


Secondo la Cassazione il patto “occulto” di maggiorazione del canone di locazione di immobili commerciali deve ritenersi insanabilmente nullo perché la sua causa concreta è contraria a norma imperativa tributaria.

Nullity for simulated contracts and agreements aimed to tax evasion

According to the Supreme Court, the “hidden” pact aimed to increase the commercial properties rent is irrevocably void because its consideration is contrary to imperative tax rules.

Nota a Cassazione, sez. V, 13 ottobre 2020, n. 22126   1. Con la sent. 13 ottobre 2020, n. 22126 la Cassazione (sez. III) interviene su un tema molto delicato ossia l’interferenza tra regole fiscali e civilistiche, rispetto ad una ipotesi peculiare. Nel caso di specie le parti avevano stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale che prevedeva inizialmente un canone in una certa misura e una durata contrattuale inferiore a quella legale. Sin dall’inizio del rapporto il locatore aveva preteso il versamento di una somma superiore a quella pattuita e, alla scadenza prevista nel contratto – ancorché da ritenersi illegittima – era stato stipulato un nuovo accordo funzionale a fissare l’importo del canone mensile in misura pari a quello effettivamente richiesto e percepito dal locatore in forza degli accordi verbali intercorsi sin dall’inizio del rapporto locatizio. Al di là dei motivi che sorreggono la decisione in concreto adottata, l’inte­resse che la pronuncia desta riguarda in realtà una questione che non assume rilievo determinante nell’economia del provvedimento giurisdizionale, ma che la Cassazione richiama ed affronta esaminando una delle censure mosse (ancorché tale censura risulti assorbita per effetto dell’accoglimento di uno dei motivi). Si tratta della sorte del contratto dissimulato che preveda un canone maggiore, nel caso in cui le parti abbiano simulato un contratto di locazione con canone inferiore registrandolo regolarmente. Il passaggio più interessante della pronuncia riguarda appunto l’orienta­mento che viene richiamato per evidenziare che in tali casi il contratto dissimulato è affetto da un vizio genetico della causa che lo rende nullo perché contrario a norme imperative. 2. Occorre ricordare in proposito che la Cassazione a Sezioni Unite, in tempi recenti (Cass., sez. un., n. 6882/2019), chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra il precetto costituzionale di cui all’art. 53 e l’esercizio della libertà negoziale, si è espressa a favore della validità della clausola che faccia carico al conduttore di ogni tassa, imposta od onere relativo ai beni locati, tenendo conseguentemente manlevato il locatore. Sul punto i giudici di legittimità sono giunti a configurare le diverse pattuizioni come articolazioni della disciplina del canone relative all’unico contratto e, dunque, a riconoscere al “patto sull’imposta” la funzione di integrare la misura del canone di locazione escludendo pertanto la nullità del patto stesso a causa della contrarietà all’art. 53, pur riconosciuto quale norma imperativa (cfr. in tema CLÒ, La validità dei patti d’accollo delle imposte gravanti sugli immobili concessi in locazione, in Riv. trim. dir. trib., 2020, p. 175 [continua..]
Fascicolo 2 - 2020