Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Applicazione del baratto amministrativo ai crediti di natura extra-tributaria (di Simone Ariatti, Assegnista di Ricerca, Università di Trento)


La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti affronta il tema della potenziale estensione dell’istituto del baratto amministrativo ai crediti aventi natura extratributaria connessi all’erogazione di servizi pubblici e prestazioni a domanda individuale.

The application of the administrative barter to the extra-tax nature credits

The Section of Autonomies of the Court of Audit deals with the issue of the potential extension of the institute of the administrative barter to non-tax credits, related to the provision of public services and individual demand services.

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Nota a Corte dei Conti, 29 gennaio 2020, n. 2/SEZAUT/2020/QMIG   1. La decisione in commento attiene alla materia della contabilità pubblica e interviene per dirimere il contrasto sorto tra alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sul tema del baratto amministrativo. In particolare, la questione fa riferimento al potere regolamentare degli enti territoriali in punto di corretta individuazione dei limiti applicativi dei contratti di partenariato sociale. Da un lato si rinviene l’orientamento estensivo della sezione lombarda volta a valorizzare l’autonomia negoziale della pubblica amministrazione inglobando nel baratto anche i crediti non prettamente tributari. Dall’altro lato, invece, si riscontra un approccio più rigoroso nella tesi espressa dalla sezione veneta, aderente alla formulazione letterale della norma che, a ben vedere, fa riferimento ai soli tributi locali (in particolare, sul tema, sia consentito rinviare ad ARIATTI, Baratto amministrativo, tributi e tutela ambientale nella finanza locale, in Riv. trim. dir. trib., n. 1/2019, p. 7). 2. Segnatamente, in merito ai crediti aventi una connotazione extra-tribu­taria, la deliberazione della sezione Lombardia n. 172/2016 lascia intendere “in linea di principio, la natura disponibile di tali crediti”. Questo per una duplice motivazione. In primo luogo per la “piena capacità di diritto privato dell’Ente locale, alla luce del principio normativo scolpito nell’art. 1, comma 1bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme del diritto privato”. Nonché, in aggiunta, per “l’assenza di una norma specifica di divieto” nel contenuto dispositivo dell’art. 190, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Trattasi di una apertura significativa, tuttavia ben contemperata da alcuni paletti e tutele, volte a delimitare tempi e modalità delle attività socialmente utile rese dai cittadini (a), ed a quantificare – in via predeterminata e proporzionata – i benefici compensatori ad esse connessi (b); ferma, comunque, la necessità che la prestazione sostitutiva sia effettivamente eseguita ed ultimata prima della concessione dell’age­volazione, mediante opportune verifiche e controlli (c). Di diverso avviso, invece, la sezione Veneto n. 313/2016, la quale, come accennato, con più stringata motivazione, limita il beneficio scaturente dalle attività socialmente utili alle sole entrate tributarie afferenti il comparto della finanza locale “dovendosi escludere l’applicabilità dell’istituto ad entrate extratributarie, alla luce del chiaro dettato della norma”. In questo contesto, chiarito il perimetro decisionale, la Corte procede con l’inquadramento [continua..]
Fascicolo 2 - 2020