Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Dalla cassazione una reductio ad unum degli orientamenti sulla tassazione indiretta del trust (di Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti, Assegnista di ricerca in Diritto tributario, Università del Salento)


La Corte di Cassazione, nell’intento di riportare ad unità gli indirizzi precedentemente espressi in ordine alla tassazione indiretta del trust, ha dettato importanti linee guida con le quali ha escluso che la costituzione di vincoli di destinazione possa essere considerata fattispecie di per sé soggetta ad una nuova imposta, ed ha evidenziato che l’applicazione dell’imposta sulle donazioni come reistituita per effetto del D.L. n. 262/2006 richiede necessariamente la sussistenza di un trasferimento effettivo, con arricchimento del destinatario, che avvenga nell’ambito di una liberalità. Conseguentemente, la pronuncia in commento esclude che la dotazione di trust possa subire l’applicazione delle imposte sui trasferimenti, e segnatamente dell’imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali, in misura proporzionale, stante il carattere meramente strumentale, ed attuativo degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, della trasmissione del fondo dal disponente al trustee, potendosi a tal fine considerare unicamente l’eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari. La decisione pone quindi importanti punti fermi sul tema, ma al contempo lascia aperti spazi di riflessione per la piena comprensione dell’istituto in campo fiscale.

The corte di cassazione leads back to unity the jurisprudential guidelines about the application of indirect taxes to the trust

The Corte di Cassazione, with the intent to bring back to unity the previous guidelines about the indirect taxation of trusts, gives important instructions that exclude that the simple constitution of allocation constraints can be subject to a new tax and highlights that the application of the gift tax reintroducted by D.L. n. 262/2006 requires necessarily the existence of an effective transfer, with enrichment of the transferee, within a liberality. Consequently, the decision excludes that the endowment of a trust can be subjected to gift tax and to mortgage and cadastrial taxes in proportional extent, due to the bare instrumental nature of that act and to its role of implementation of the segregation of the assets and of the allocation constraint, since only the final devolution of the trust fund to the beneficiaries can be considered for the same purpose. The decision sets an important point on the matter, but it leaves open spaces for further reflection about the full understanding of the trust under the Italian tax law.

Nota a Cassazione, sez. V., 21 giugno 2019, n. 16701   1. Come ormai noto, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, al fine di comporre il contrasto insorto tra pronunce delle sue sezioni in ordine alla tassazione del trust per quanto riguarda le imposte indirette, ha organizzato la trattazione dei ricorsi attinenti lo stesso tema per le ormai famigerate camere di consiglio dell’8 maggio 2019, dalle quali sono derivate una serie di decisioni finalmente improntate a univocità, supportate da una medesima interpretazione della materia (sul punto, può vedersi BUSANI, La Cassazione si stabilizza: imposte in misura fissa per l’atto di dotazione di qualsiasi tipologia di trust, in GT, 2019, p. 595). Tra le decisioni adottate nell’ambito di tale sessione si segnala, per la trattazione particolarmente argomentata e sistematica del tema, la sentenza in commento. La decisione ha ripercorso la vicenda interpretativa sviluppatasi in ordine alla applicazione delle imposte sui trasferimenti al trust, ed alla possibilità di fare applicazione di tributi in misura proporzionale già al passaggio di beni dal disponente al trustee, strumentale alla realizzazione del progetto che al trust è sotteso, e risulta sorretta dall’intento di dettare un indirizzo definitivo, capace di ricondurre ad unità anche le differenti posizioni precedentemente manifestate. Dopo aver indicato che l’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 non prevede la costituzione di vincolo di destinazione quale “autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e donazione”, la conclusione principale che la Suprema Corte ha raggiunto è quella per cui l’imposta sulle successioni e donazioni, anche come reistituita dal D.L. n. 262/2006, è intesa a colpire, in misura proporzionale, unicamente le vicende nelle quali si produca “un trasferimento effettivo di ricchezza, mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”. Secondo la Corte, gli elementi appena richiamati non possono essere considerati sussistenti nell’affidamento al trustee dei beni destinati al trust. Nel­l’ambito della fattispecie di formazione di questo istituto, infatti, sia l’atto istitutivo che l’atto di dotazione patrimoniale vanno considerati come “meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione”, sussistendo un trasferimento imponibile solamente nell’atto – eventuale – di attribuzione finale dei beni al beneficiario, “a compimento e realizzazione del trust medesimo”. 2. La questione che il Giudice di legittimità si è proposto di dirimere, con riferimento al caso esaminato (tassazione di trust cui era destinata la nuda proprietà di alcuni immobili, con [continua..]
Fascicolo 2 - 2020