Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Cristallizzazione dei crediti IVA chiesti a rimborso e «disorientamento» nomofilattico (di Christian Califano, Professore associato di Diritto tributario, Facoltà di Economia, Università Politecnica delle Marche, Ancona)


L’ordinanza in esame affronta la tematica, più volte oggetto di pronunce di legittimità, concernente la contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso una volta intervenuta decadenza di cui all’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

The right to finality of VAT credit submitted to refund and conflicts in matters by national supreme court case law

The deferral order, which is put under examination in this essay, concerns with the topic of taxpayer’s right to finality in order to his VAT Tax Credit asked for refund, once the domestic Tax Authority has incurred a forfeiture of its right to query and verification of the comprehensive tax position of the taxpayer thereof.

Nota a Cassazione, sez. V, 21 luglio 2020, n. 15525   1. L’ordinanza in esame affronta il controverso tema della contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso una volta intervenuta la decadenza di cui all’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di specie il credito IVA era stato indicato nella dichiarazione relativa all’anno 1998 e chiesto a rimborso solo nel 2007, quindi oltre il quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione; l’Amministrazione finanziaria aveva poi richiesto la documentazione attestante l’esistenza del credito d’imposta, tra cui i registri IVA e le fatture, intervenendo quindi in epoca successiva alla c.d. “cristallizzazione” del credito, in modo non idoneo a consentire una proroga del termine decadenziale già maturato (cfr. Cass., 26 febbraio 2014, n. 4616; Cass., 20 marzo 2009, n. 6788). 2. I due profili controversi affrontati dalla Cassazione nell’ordinanza interlocutoria riguardano le differenti ipotesi in cui, da una parte, si possa considerare contestabile il credito chiesto a rimborso in ogni tempo e il termine decadenziale riguardi solo il potere di accertamento dell’Amministrazione e, dall’altra, le ipotesi in cui, invece, si possa ritenere che la decorrenza del termine decadenziale implichi, in ogni caso, la cristallizzazione del credito IVA, con ciò impedendo anche la contestazione del credito chiesto a rimborso. La Corte approccia le suddette argomentazioni riferendosi ai suoi tradizionali orientamenti (Cass., 10 aprile 2013, n. 8810; Cass., 9 agosto 2016, n. 16768), secondo cui il diniego di rimborso del credito IVA soggiace al termine di cui all’art. 57, D.P.R. n. 633/1972, se il suddetto dipende dalla contestazione della sussistenza dell’eccedenza detraibile indicata dal contribuente (Cass. 22 aprile 2005, n. 8460; Cass. 24 luglio 2013, n. 17969), mentre non vi soggiace se, pacifica tale sussistenza, vengono contestati i requisiti per l’accesso al rimborso contemplati dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 (Cass. 10 gennaio 2004, n. 194; Cass. 16 dicembre 2008, n. 29398; Cass. 9 aprile 2009, n. 8642). Secondo il Giudice remittente, tuttavia, sussistono contrasti tra alcuni degli arresti citati ed il principio enunciato dalle Sezioni Unite (15 marzo 2016, n. 5069), secondo cui, in tema di rimborso, l’Amministrazione può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione anche qualora sia già decaduta dal suo potere di accertamento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non anche dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum” (principio che, secondo Cass. 12 ottobre 2018, n. 25464, non contrasta con l’art. 1 del I Protocollo addizionale CEDU, che garantisce tutela sul piano convenzionale dei soli crediti [continua..]
Fascicolo 2 - 2020