Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Norma convenzionale discriminatoria e principi comunitari (di Valerio Ficari, Professore ordinario di Diritto tributario, Università di Roma “Tor Vergata”, Avvocato in Roma)


La ripartizione della sovranità impositiva effettuata con le norme convenzionali è un’espres­sione di autonomia nazionale le cui conseguenze discriminatorie non possono essere sindacate rispetto ai principi ed alle libertà fondamentali comunitarie anche quando si basino sulla differente sia residenza che cittadinanza.

Conventional discriminatory rules and community principles

The distribution of tax sovereignty carried out with conventional rules is an expression of national autonomy whose discriminatory consequences cannot be syndicated with respect to the fundamental principles and freedoms of the community, even when they are based on different residence and nationality.

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Nota a Corte di Giustizia UE, 30 aprile 2020, cause C-168/19 e C-169/19,H.B. e I.C. c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)   1. Nella sentenza in epigrafe due cittadini italiani ex impiegati del settore pubblico italiano dopo aver trasferito la loro residenza fiscale in Portogallo avevano chiesto all’Inps di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta sulla pensione pubblica loro erogata dall’Inps ritenendo l’erogazione assoggettabile alle sole imposte portoghesi. L’Inps negava espressamente ritenendo che la non imponibilità spettava ai sensi dell’art. 19 della Convenzione Italia-Portogallo solo per le pensioni private e non anche per quelle pubbliche per la cui non imponibilità era necessario aver acquisito oltre alla residenza tributaria anche la cittadinanza in Portogallo. A seguito dell’azione di accertamento positivo del diritto ad ottenere la pensione al lordo della ritenuta italiana, la Corte dei Conti rimise alla Corte di Giustizia europea la questione di legittimità comunitaria in quanto la norma nazionale che assoggetta(va) a due regimi fiscali diversi pensioni private e pubbliche a parità di residenza estera in un altro Stato membro costituirebbe un ostacolo alla libertà di circolazione e soggiorno ex art. 21 TFUE nonché una discriminazione (fiscale) basata sulla residenza vietata ex art. 18 TFUE. La Corte di Giustizia ha ritenuto che: – gli artt. 18 e 21 TFUE non impediscono ai singoli Stati di ripartire in modo diverso la competenza tributaria anche sulla base del solo elemento della semplice natura pubblica o privata del soggetto erogante facendo prevalere il criterio della fonte anche quando le due categorie di contribuenti (pensionati privati e pubblici) abbiano in comune la residenza (non italiana) a seguito dell’esercizio della libertà di circolazione e la natura giuridica del reddito (pensione-reddito di lavoro dipendente); – le convenzioni non sarebbero intese a garantire una imposizione identica per la stessa fattispecie reddituale fra lo stato della fonte e lo stato della residenza ma solo ad evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte in due diversi Stati (sul compito degli organi dell’Unione europea di vigilare affinché le doppie imposizioni non costituiscano ostacoli alle libertà vedi CORDEIRO GUERRA, Diritto tributario internazionale. Istituzioni, Padova, 2016, p. 205); – non sia irragionevole adottare come criterio di ripartizione della potestà ed elemento di collegamento territoriale anche la mera nazionalità/cittadi­nanza seppur non accompagnata dalla residenza nello stesso stato. Nella tesi della Corte le libertà fondamentali di circolazione non osterebbero ad una applicazione delle convenzioni che dia luogo ad una doppia imposizione anche quando uno dei due Stati abbia adottato [continua..]
Fascicolo 2 - 2020