Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il credito d'imposta “revolving” nelle accise (di Damiano Peruzza, Assegnista di Ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore)


La sentenza conferma la natura “revolving” del credito d’imposta nelle accise sull’energia elettrica e il gas naturale. Secondo la Cassazione, il credito di accisa si rinnova annualmente, sicché, in costanza del rapporto tributario, non trova applicazione la decadenza biennale prevista dall’art. 14 TUA per l’esercizio del diritto al rimborso.

The “revolving” tax credit in excise duties

The ruling represents the validation of the tax credit’s “revolving” nature theory on excise duties on electricity and gas. According to the Supreme Court, the excise tax credit is annually renewed, so that, during the tax relationship, the 2-year time limit provided for excise refund by Art. 14, T.U.A. doesn’t apply.

Nota a Cassazione, sez. V, 6 ottobre 2020, n. 21372   1. La sentenza in commento affronta la tematica del rimborso delle accise sull’energia elettrica e il gas naturale, soffermandosi sulla natura del credito d’imposta e sulla (non) applicabilità in relazione ad esso del termine di decadenza biennale previsto per il rimborso delle accise dall’art. 14, D.Lgs. n. 504/1995, c.d. Testo Unico Accise. La questione interpretativa concerne la portata dell’art. 14 TUA, disposizione che prevede la facoltà di esercitare il diritto al rimborso delle accise, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento indebito: «L’accisa è rimborsata quando è indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento» (in senso analogo, l’art. 56 TUA relativo all’accisa sull’energia elettrica). La formulazione generica della disposizione non permette di individuare con chiarezza il momento di decorrenza del termine biennale di decadenza, e più in generale la sua applicabilità, nelle ipotesi in cui il rimborso abbia ad oggetto i c.d. crediti di imposta emergenti dalle dichiarazioni di consumo presentate dai soggetti passivi dell’accisa. Tali crediti, in effetti, non derivano da pagamenti “indebiti”, ma scaturiscono dal meccanismo di versamento delle accise imposto dalla legge, che prevede il pagamento di acconti mensili commisurati sulla base dei consumi dell’anno precedente, con un eventuale versamento o l’emersione di un credito a conguaglio nel mese di marzo dell’anno successivo, nel quale viene presentata la dichiarazione di consumo annuale. In queste ipotesi, l’eventuale versamento in eccesso degli acconti fa emergere alla chiusura del periodo annuale un’eccedenza d’imposta che, sulla base degli artt. 26, comma 13 e 56, comma 1, TUA (rispettivamente, per il gas e l’energia elettrica), va utilizzata per i successivi versamenti in acconto: «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto». In relazione a tale quadro normativo, la Corte ha riconosciuto che il credito d’imposta in materia di accisa non è originato da un “pagamento indebito” ed ha pertanto affermato che per il rimborso dell’eccedenza d’imposta non si applicano la disciplina e il termine decadenziale di cui all’art. 14, TUA, riservati ai soli casi di versamento “indebito” ab origine. 2. La sentenza in commento, che conferma il più recente orientamento della Corte di Cassazione formatosi nell’ultimo biennio, consente di ritenere ormai del tutto superato il precedente indirizzo, nel quale la Corte aveva ritenuto che il termine di decadenza biennale per il rimborso delle accise fosse applicabile nella generalità delle ipotesi, [continua..]
Fascicolo 2 - 2020