Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Caso Apple e ruling fiscali: per il tribunale EU l'aiuto di stato non è provato (di Chiara Francioso, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, Università degli Studi di Milano “Bicocca”)


Il Tribunale UE ha annullato in prima istanza la decisione della Commissione che ordinava il recupero degli aiuti concessi al Gruppo Apple dall’Irlanda attraverso due ruling fiscali. Preliminarmente, è stata confermata la competenza della Commissione a verificare – utilizzando l’arm’s length standard quale benchmark – se l’attribuzione di profitti ad una stabile organizzazione comporti un aiuto di Stato a norma dell’art. 107 TFUE. Nel merito, la Commissione non è riuscita a provare l’esistenza di un vantaggio, perché, nella stima degli utili imponibili di società non residenti che esercitano un’attività commerciale in Irlanda, avrebbe dovuto avere riguardo alle attività effettivamente svolte dalle branches, ai rischi assunti e al loro peso ai fini della creazione di valore del Gruppo.

Apple and tax rulings: according to the general court the aid lacks evidence

The General Court annulled the Commission’s decision ordering the recovery of the aid granted to the Apple Group through two Irish tax rulings. The judgment confirms the Commission’s competence to verify – using the arm’s length standard as a benchmark – whether the attribution of profits to a branch confers an aid pursuant to article 107 TFEU. However, the Commission did not show to the requisite legal standard the existence of an advantage, because, in determining the taxable profits of non-resident companies carrying on a trade in Ireland, it should have considered the branches’actual activities and risks and their weight in the Group’s value creation.

Nota a Tribunale UE, 15 luglio 2020, cause riunite T-778/16(Irlanda c. Commissione) e T-892/16 (Apple Sales Internationale Apple Operations Europe c. Commissione)   1. Di recente il Tribunale UE ha annullato in prima istanza la Decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato individuali concessi a società del Gruppo Apple (Apple Sales International e Apple Operations Europe) attraverso due ruling preventivi irlandesi. La Decisione di recupero del 30 agosto 2016 aveva avuto vasta eco presso i media sia per l’entità della somma (circa 13 miliardi di euro), che non ha precedenti, sia per l’apparente impiego inedito di un arm’s length standard europeo. Infatti, sebbene anche le prime decisioni emesse nei confronti del Lussemburgo (Fiat) e dell’Olanda (Starbucks) facessero riferimento a tale possibilità, l’ordinamento irlandese era l’unico che non prevedeva, durante la vigenza dei ruling scrutinati, una disciplina sui prezzi di trasferimento né recepiva l’arm’s length standard raccomandato dalle linee guida OCSE. In linea con le sentenze di primo grado Fiat e Starbucks, il Tribunale ha respinto le questioni preliminari sollevate dallo Stato e dalle società ricorrenti relative alla violazione dell’autonomia fiscale degli Stati membri e all’illegitti­mità dell’arm’s length standard impiegato dalla Commissione. Tuttavia, a differenza del caso Fiat e analogamente al caso Starbucks, i giudici hanno rilevato l’insufficienza di prove a supporto dell’accertamento del vantaggio ex art. 107 TFUE (Tribunale UE, 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15, Lussemburgo c. Commissione, e T-759/15, Fiat c. Commissione; Id., 24 settembre 2019, cause riunite T-760/15, Paesi Bassi c. Commissione, e T-636/15, Starbucks c. Commissione). Come noto, secondo l’interpretazione consolidata dell’art. 107 TFUE, può integrare un aiuto di Stato ad un’impresa un vantaggio che al contempo abbia origine statale, sia idoneo ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e sia selettivo. La Commissione ritiene che la manipolazione dei prezzi di trasferimento, talora unita allo sfruttamento di strutture ibride, possa generare un’allocazione dei profitti tra le varie entità di un gruppo societario non conforme alla realtà economica. In particolare, la decisione oggetto del giudizio aveva accertato un consolidato meccanismo di pianificazione internazionale che consentiva al gruppo di convogliare i ricavi di tutte le vendite online concluse fuori dal territorio statunitense verso due società apolidi dotate di branches irlandesi. Solo una piccola porzione dei profitti veniva attribuita e tassata in capo alle filiali irlandesi, sulla base del metodo di [continua..]
Fascicolo 2 - 2020