Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Inapplicabilità dell'accertamento di valore nelle vendite competitive dell'art. 163 bis l. fall. (di Sara Bartolini, Avvocato in Pescara)


La sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia rappresenta un importante punto di svolta in ordine all’applicazione dell’art. 44, D.P.R. n. 131/1986 per tutti i trasferimenti che, pur avvenuti con le forme proprie di una vendita effettuata nell’ambito di un concordato preventivo (atto pubblico notarile), sono frutto di un procedimento che ha portato alla determinazione del prezzo a seguito di pubblico incanto e, sulla base di tale principio, la CTR Lombardia ha ricompreso in tale ambito anche le vendite competitive ex art. 163 bis L. Fall.

Inapplicability of the assessment of value in the competitive sales of art. 163 bis l.f.

The ruling of the Lombardy Regional Tax Commission represents an important turning point in the application of art. 44 D.P.R. 131/1986 for all transfers which, although they took place with the proper forms of a sale made within the framework of an arrangement with creditors (public notarial deed), are the result of a procedure that led to the determination of the price following a public auction and, on the basis of this principle, the CTR Lombardia also included competitive sales pursuant to art. 163 bis L.F.

Nota a Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XIX, 6 febbraio 2019, n. 572   1. La CTR Lombardia, con la sent. 6 febbraio 2019, n. 572, ha fornito un primo orientamento positivo in ordine all’applicabilità dell’art. 44 TUR in tutti quei casi in cui il trasferimento del bene, effettuato nell’ambito di una procedura concorsuale, si è perfezionato attraverso un procedimento di pubblico incanto. Il Collegio, sulla scia di taluni recenti orientamenti locali, ha dunque affermato che, nell’ottica di applicabilità della norma di cui all’art. 44, D.P.R. 131/1986 non rileva tanto la differente finalità delle espropriazioni forzate rispetto alle procedure concorsuali, ma ciò che conta è la modalità attraverso la quale si perviene alla definizione del prezzo di cessione, che ove assistita dalle forme pubbliche individuate dalla norma, per le garanzie che assicura la legge, rende certo che il prezzo di aggiudicazione sia quello effettivo e quindi pone quel valore come base imponibile ai fini della quantificazione dell’imposta di registro. Nel caso di specie, l’Ufficio aveva proceduto alla notifica di un avviso di rettifica e liquidazione di imposta in relazione ad un atto di cessione d’azienda (perfezionato con rogito notarile) intervenuto fra una società in fallimento, in qualità di cedente, ed un’altra società, in qualità di cessionario (per una approfondita disamina sulla differenza, anche ai fini del trattamento fiscale, tra cessione dei bani e cessione di azienda v. CARINCI, Il trasferimento di azienda ai fini Iva e registro: il problema della nozione di azienda ai fini fiscali, in Riv. dir. trib., 1996, II, p. 1167 ss.). In particolare, l’Ufficio, manteneva il valore dichiarato nell’atto in relazione all’avviamento; rettificava, invece il valore dei beni mobili, attrezzature, impianti e magazzino, nonché il valore del complesso aziendale. Proponeva ricorso la società cedente in fallimento, rilevando che nel caso di specie, ai fini della determinazione della base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro, dovesse farsi riferimento all’art. 44 TUR, che prevede una deroga alla regola generale di cui all’art. 43, e ciò in quanto la vendita era avvenuta nell’ambito della procedura concorsuale ed era stata perfezionata a seguito dell’espletamento di una procedura competitiva con successive aggiudicazione, e non a seguito di trattativa privata. L’Ufficio, si costituiva ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 43 TUR, in quanto l’art. 44 sarebbe norma eccezionale non interpretabile in modo estensivo o analogico. L’Ufficio richiama sul punto la giurisprudenza della Su­prema Corte, la quale si era già espressa in ordine alle vendite operate nel­l’ambito del concordato preventivo, [continua..]
Fascicolo 2 - 2020