Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Criticità sullo svolgimento dei giudizi tributari nel periodo dell'emergenza sanitaria alla luce dell'art. 27 del “decreto ristori” (di Antonio Viotto, Professore ordinario di Diritto tributario, Università Ca’ Foscari di Venezia)


L’art. 27 del Decreto Ristori introduce misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario, le quali tuttavia portano con sé diverse criticità. La formulazione dell’art. 27 appare caotica ed emergono rischi legati alla deroga al principio della pubblica udienza. Inoltre, manca una disciplina che stabilisca le modalità di svolgimento delle udienze per la trattazione sulla base degli atti, in alternativa all’udienza in collegamento da remoto. E, infine, si rilevano alcune problematiche legate all’esonero dei giudici dalla partecipazione alle udienze. Tali criticità potrebbero essere superate attraverso la concreta attuazione delle udienze da remoto, sulla scorta delle prescrizioni tecniche e procedurali dettate dal Decreto del Direttore Generale. Tuttavia, trattandosi di una modalità non ancora adottata in modo generalizzato, la soluzione più ragionevole è quella della trattazione in camera di consiglio, a meno che le parti non chiedano il rinvio della pubblica udienza.

Critical issues on the conduct of tax judgments in the period of the health emergency in the light of art. 27 of the “decreto ristori”

The art. 27 of the “Ristori” Decree introduces urgent measures relating to the conduct of the tax process, which bring with them various critical issues. The formulation of art. 27 appears chaotic and there are risks associated with the derogation from the principle of public hearing. Furthermore, there is no discipline that establishes the procedures for conducting hearings for the discussion on the basis of the documents, as an alternative to the hearing in remote connection. And finally, there are some issues related to the exemption of judges from participating in the hearings. These criticalities could be overcome through the concrete implementation of remote hearings, on the basis of the technical and procedural requirements dictated by the General Manager’s Decree. However, since this is a method not yet adopted in a generalized way, the most reasonable solution is the discussion on the basis of the documents, unless the parties request the postponement of the public hearing.

1. Con la pubblicazione del Decreto del Direttore Generale delle Finanze dell’11 novembre 2020 – recante le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto – sembra essersi avviata, almeno in teoria, verso una soluzione la querelle relativa allo svolgimento dei processi tributari, nel periodo dell’emergenza sanitaria, sorta a seguito dell’approvazione del­l’art. 27 del D.L. n. 137/2020 (il c.d. Decreto Ristori) (vd. RAGUCCI, I giudici tributari difendano i principi, e SEPE, Scelta giustificata dall’emergenza, entrambi in Il Sole 24 Ore, 10 novembre 2020). Le criticità sollevate dal Decreto Ristori attengono sia alla formulazione della norma, sia alle conclusioni cui l’intreccio delle disposizioni conduce. Dal punto di vista espositivo, infatti, la norma appare piuttosto caotica, avvitata in un’inutile moltiplicazione di adempimenti e di passaggi che (almeno fino alla pubblicazione del Decreto Direttoriale) sembravano concepiti per arrivare a dire, sostanzialmente, che le cause tributarie in tempo di emergenza vanno trattate sulla base degli atti scritti. L’art. 27, infatti, sembra inizialmente prospettare, come ordinaria modalità per celebrare l’udienza pubblica (va da sé, nel caso in cui questa sia stata richiesta da una delle parti), la trattazione in «collegamento da remoto», modalità che deve essere previamente autorizzata dal Presidente della Commissione. Come già avviene nel processo civile, dunque, si sancisce che la pubblica udienza (ma anche le udienze camerali e le camere di consiglio) si tenga tramite collegamento on line delle parti (tranne che per le camere di consiglio, ovviamente), dei giudici e del segretario, ognuno collocato davanti alla sua postazione. È chiaro che si tratta di una modalità che necessita di una serie di accorgimenti e di cautele, per garantire la necessaria riservatezza e la più assoluta certezza circa l’identità dei partecipanti. Ma non è questo il punto. Il punto è che il secondo comma stabilisce che «in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti». Dunque, il Governo ha immaginato l’eventualità che il collegamento da remoto non sia, per qualche motivo, praticabile o non sia voluto da una delle parti e ha concepito come soluzione alternativa la trattazione sulla base degli atti depositati. Senonché, dopo questi primi passaggi, avendo una delle parti in precedenza chiesto la trattazione in pubblica udienza, si precisa che la causa passa in decisione sulla base degli atti, «salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione», con apposita istanza da notificare e depositare. Qui scatta però un passo [continua..]
Fascicolo 2 - 2020