Nell’ambito della crisi legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, il Decreto Cura Italia ha introdotto un’apprezzabile misura emergenziale, consistente nella possibilità per le imprese di monetizzazione il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate riferibili a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione dal reddito e ad eccedenze ACE, disponibili alla data di efficacia della cessione dei debiti insoluti cui le attività per imposte anticipate si riferiscono.
DTA converted in tax credit As part of the Covid-19 health emergency, the so-called “Cura Italia Decree” stated an appreciable emergency tax measure. The Decree allows companies to monetize the tax credit deriving from the transformation of deferred tax assets (DTA) referable to tax losses not yet deducted and to the surplus of “ACE” available on the date of the transfer of the non-performing loan related to the mentioned deferred tax assets.
1. L’art. 55 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. n. 27/2020, nell’ambito della crisi legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, ha integralmente riscritto l’art. 44 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita 2019), convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. n. 58/2019, il quale, rubricato inizialmente “Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell’Italia Meridionale”, incoraggiava le aggregazioni sociali nelle regioni del sud d’Italia, prevedendo uno speciale regime di trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta.
Con la nuova formulazione, qualora una società residente nel territorio dello Stato italiano ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti (c.d. non-performing loan e unlikely to pay), la stessa può trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (c.d. deferred tax assets o DTA) riferibili a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione dal reddito ai sensi dell’art. 84 TUIR e ad eccedenze ACE di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011 disponibili alla data di efficacia della cessione stessa, per un ammontare proporzionale al valore nominale dei crediti ceduti, pari al 20%. Ai fini della trasformazione, i crediti ceduti rilevano per un valore nominale massimo di Euro 2 miliardi, determinato tenendo conto di tutte le cessioni poste in essere dalla società cedente, ovvero dal gruppo cui la società cedente stessa appartiene.
Come chiarito dalla Relazione Illustrativa al Decreto Cura Italia, “la disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica”. L’intervento consente quindi alle imprese di ottenere un beneficio immediato in termini finanziari, determinando una riduzione del fabbisogno di liquidità connesso al versamento di imposte e contributi.
2. Quanto al presupposto soggettivo, la norma non pone restringimenti specifici, facendo un generale riferimento alle società residenti nel territorio dello Stato italiano. Possono, pertanto, beneficiare dell’agevolazione le società di capitali e le società di persone, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, in quanto equiparabili alle società. Si precisa che l’art. 72, comma 1 ter, lett. b) del D.L. n. 104/2020, ha inserito all’art. 44 bis del D.L. n. 34/2019 il comma 1 quater, disciplinando la cessione di [continua..]