Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Analisi della natura giuridica degli sgravi a vantaggio delle imprese sociali (di Vincenzo Bassi, Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto costituzionale europeo)


Esiste uno stretto collegamento tra gli sgravi fiscali riconosciuti dal D.Lgs. n. 112/2017 alle imprese sociali e lo svolgimento, duraturo nel tempo, delle loro attività, che costituiscono precise funzioni di interesse pubblico generale senza oneri necessari a carico della fiscalità generale.

Per queste ragioni, il reddito delle imprese sociali non è posseduto, è sottratto alla disponibilità delle stesse imprese sociali.

Lo sgravio fiscale riconosciuto alle imprese sociali costituisce dunque un atto di giustizia fiscale, trovando il suo fondamento nella differenza di funzione del reddito delle imprese sociali rispetto a quello delle imprese commerciali.

Analysis of the juridical nature of the tax reliefs for the social enterprises

The tax reliefs, pursuant to Legislative Decree n. 112/2017, are recognized to the social enterprises by virtue of their long-lasting performances vis-à-vis the common good. In particular, the social enterprises mandatorily carry on functions of general public interest without any public burden.

For these reasons, the income of social enterprises is not possessed, it is subtracted from the availability of the social enterprises themselves.

The tax relief recognized to social enterprises therefore constitutes an act of tax justice, being founded on the difference between the use and distribution of the income produced by the social enterprises, on one hand, by commercial enterprises, on the other hand.

1. Com’è noto, le imprese sociali (unitamente, in generale, agli enti del terzo settore) rientrano nella categoria di quegli enti non lucrativi che concorrono al bene comune, svolgendo una funzione di interesse pubblico generale (ut infra). Si tratta di una tipologia di impresa, introdotta nell’ordinamento con il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, poi modificato con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, in cui si è meglio circoscritto l’ambito di applicazione del principio di non lucratività dell’impresa sociale. Da un punto di vista formale, le imprese sociali sono, in linea di principio, enti commerciali di natura anche societaria ma non unipersonale (FICARI, Prime osservazioni sulla ‘fiscalità’ degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali, in Riv. trim. dir. trib., fasc. 1/2018, par. 9). Quanto al trattamento fiscale, la previsione di una specifica disciplina di sgravio sugli utili e sull’avanzo di gestione imputato alle imprese sociali, sembra valorizzare, in via immediata, non tanto la natura dell’impresa esercitata e la tipologia del suo oggetto esclusivo o principale quanto, invece, la destinazione e l’impiego degli utili e degli avanzi di gestione a opera delle imprese sociali. Sviluppando il ragionamento, va tuttavia considerata la circostanza per cui gli utili delle imprese sociali, imputati a riserva indivisibile in sospensione d’imposta, si riferiscono, in via principale, ad attività di interesse pubblico generale e devono essere reinvestiti (ut infra) nell’attività dell’impresa sociale. Pertanto – come si vedrà in seguito – l’ordinamento giuridico vuole premiare non tanto l’impresa sociale in sé quanto il suo impegno, duraturo nel tempo, che dovrà infatti essere svolto (i) con continuità, (ii) senza oneri per lo Stato e (iii) in modo auto-sostenibile attraverso gli utili e avanzi di gestione prodotti sempre dall’impresa sociale nell’esercizio proprio delle sue funzioni di interesse pubblico generale (ut infra). In altre parole, il riconoscimento degli sgravi a favore delle imprese sociali costituisce un più amplio riconoscimento per lo svolgimento, duraturo nel tempo e senza ulteriore aggravio sulla fiscalità generale, della funzione di interesse pubblico generale al servizio del bene comune. Si tratta tuttavia di scelte premiali già previste per le istituzioni pubbliche di cui all’art. 74 TUIR, secondo cui sono esclusi da imposizione, come reddito d’impresa, i proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività altruistica oppure l’utile destinato a finalità altruistiche. Alla luce del parallelismo tra l’art. 74 TUIR e la normativa di settore delle imprese sociali, si può ragionevolmente affermare la seguente regola generale: l’esercizio di funzioni di interesse [continua..]
Fascicolo 2 - 2020