Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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I reati tributari e il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: possibile violazione del principio del ne bis in idem (di Francesco Martin, Avvocato del Foro di Treviso)


L’inclusione dei reati tributari all’interno dell’elenco dei reati presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 contiene, oltre ad elementi di novità, anche dei profili di criticità con particolare riferimento alla possibile violazione del principio del ne bis in idem. Difatti la duplice irrogazione all’ente delle sanzioni tributarie ex D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e di quelle di cui al D.Lgs. n. 231/2001, comporta l’applicazione di un doppio trattamento sanzionatorio per un medesimo fatto che si traduce, appunto, nella violazione di uno dei principi cardine che governa il nostro ordinamento penale.

Tax offenses and the d.lgs. 8 june 2001, n. 231: possible violation of the ne bis in idem principle

The inclusion of tax offenses within the list of predicate offenses for the liability of society pursuant to Legislative Decree 8 June 2001, n. 231 contains, in addition to elements of novelty, also critical profiles with particular reference to the possible violation of the ne bis in idem principle. In fact, the dual application to the society of tax penalties pursuant to Legislative Decree 10 March 2000, n. 74 and of those in Legislative Decree 231/01, involves – in fact – the application of a double sanctioning treatment for the same fact which imply the violation of one of the cardinal principles that govern our system criminal.

1. Con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” convertito con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, il legislatore ha inserito nel sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inerente la responsabilità degli enti, i reati tributari. Per inquadrare subito la nuova modifica, il recente art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 introduce illeciti amministrativi connessi alla commissione dei delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte (art. 11), prevedendo le relative comminatorie edittali per la sanzione pecuniaria – sempre aggravabili se l’ente ne ha tratto un profitto di rilevante entità – e l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e). A seguito di tale riforma sono sorti in dottrina numerosi dubbi circa la violazione del principio del ne bis in idem (SANTORIELLO, La nuova responsabilità delle società per i reati tributari, in Il Societario, 19 marzo 2000, p. 6). Lo si evidenzierà subito per chiarezza. La duplice applicazione all’ente delle sanzioni tributarie ex D.Lgs. 74/2000 e di quelle di cui al D.Lgs. 231/2001, comporta l’irrogazione di un doppio trattamento sanzionatorio per un medesimo fatto, traducendosi in una possibile violazione del principio del ne bis in idem. Le sanzioni tributarie hanno infatti una portata già marcatamente punitiva, calibrata sulla gravità del fatto e pensata per costituire una reazione autonomamente adeguata agli illeciti fiscali. Aggiungervi l’intero campionario delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, come se si intervenisse in un settore non ancora presidiato da alcuna pena, delinea un intervento assai poco equilibrato e non rispondente al­l’esigenza di bilanciare gli esiti dei due procedimenti necessaria per evitare eccessi punitivi. Originariamente, l’impostazione penalistica negava la possibilità di addebitare ad un ente collettivo una responsabilità a titolo penale sulla base del principio societas delinquere non potest, in forza del quale la responsabilità penale potrebbe essere ascritta unicamente alla persona fisica in ossequio al precetto dell’alt. 27 Cost; come noto, tale orientamento deve ritenersi ormai superato a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti. A livello amministrativo tributario invece sussiste, a seguito dell’introdu­zione dell’art. 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (norma che concerne la riferibilità esclusiva alla persona giuridica [continua..]
Fascicolo 2 - 2020