Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L'impatto sul trattamento tributario della funzione di interesse pubblico generale svolta da enti pubblici e privati come le imprese sociali (di Vincenzo Bassi, Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto costituzionale europeo )


Le ragioni della giusta differenza di trattamento fiscale tra le imprese sociali e le imprese commerciali, è comprensibile solo analizzando le funzioni di interesse pubblico generale, che sono svolte dalle imprese, commerciali e sociali, e dal loro reddito.

In particolare, il reddito prodotto dalle imprese commerciali costituisce quella “ricchezza novella”, che garantisce allo Stato la provvista finanziaria da impiegare nelle attività pubbliche.

Al contrario, l’impresa sociale, attraverso l’esercizio della sua attività economica e istituzionale, svolge, direttamente e senza scopo di lucro, funzioni di interesse pubblico generale. Si tratta di attività che vengono per lo più svolte all’interno di comunità, agendo senza la necessità dell’intervento statale.

Pertanto, le imprese commerciali finanziano lo Stato o gli Enti territoriali, mentre le imprese sociali, attraverso i propri utili, svolgono quelle funzioni di interesse pubblico generale, senza oneri per la fiscalità generale. Da qui il diverso trattamento fiscale, che è imposto dunque da ragioni di giustizia fiscale, e non di opportunità politica.

The impact on the tax treatment, of the public interest function carried out by the public and private entities, social enterprises included

The just difference of tax treatment between commercial and social enterprises is reasonable only by analyzing the public interest function which is carried out by the enterprises, either commercial or social, and their income.

In particular, the income realized by the commercial enterprise represents that new wealth, which supplies to the State, funding to be engaged in public activities.

On the contrary, the social enterprise, through its institutional economic activity, carries out, directly and without any lucrative purposes, a public interest function.

Therefore, on one hand, the commercial enterprise supplies funding to the State and other public local entities, on the other hand, the social enterprise, through the profit arising from its institutional economic activity, exercises the public interest functions, without any burden to the public budget.

Thus the different tax treatment is reasonable, and has been introduced, for reasons of justice and not for reasons of opportunity.

1. L’esigenza dell’uomo di stare con altri uomini costituisce la ragione prima della sua tendenza a organizzarsi in strutture. Tuttavia la tendenza a organizzarsi in strutture non si esprime esclusivamente nel settore pubblico (Stato, Regioni, Province e Comuni), ma anche in quello privato. Nell’ambito delle strutture private assumono un ruolo e una identità precisi quegli enti, senza scopo di lucro, i cui avanzi di gestione sono interamente reinvestiti per gli scopi organizzativi. Tra tali enti sono ricompresi, successivamente all’introduzione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, gli Enti del Terzo Settore (ETS). Sono ETS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4 del D.Lgs n. 117/2017). Gli ETS, alla stessa stregua di tutti gli enti non lucrativi, si caratterizzano in quanto (i) soggetti giuridici diverse dalle persone fisiche, (ii) dotati di un’au­tonomia patrimoniale, (iii) strumentalmente finalizzata al perseguimento delle finalità non lucrative, tipiche (c.d. istituzionali) dell’ente stesso. Tra gli ETS, come visto, sono annoverate anche le imprese sociali, ovvero enti privati, aventi natura societaria (società di capitali) e non societaria (p.es. associazioni e fondazioni) oppure mutualistica, i quali perseguono finalità di utilità sociale al servizio del bene comune in ambiti ben precisi individuati dal legislatore, svolgendo un’attività economica, diretta alla produzione di beni e servizi, in possesso di tutti i requisiti propri delle imprese ai sensi dell’art. 2082 c.c., ovvero dell’organizzazione, della professionalità ed economicità (Per un approfondimento, cfr. FICARI, Prime osservazioni sulla ‘fiscalità’ degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali, Rivista trimestrale di diritto tributario, fasc. 1/2018, parr. 9 e 10). Pertanto, proprio il riconoscimento delle imprese sociali permette di stabilire quanto segue: a) per definire imprenditore un ente, non è rilevante il soggetto che svolge l’attività economica ma l’attività stessa e le sue modalità di esecuzione (ovvero il possesso dei citati requisiti di organizzazione, [continua..]
Fascicolo 2 - 2020