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Transazione fiscale e sequestro preventivo nei reati tributari

Laura Torzi, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Università di Roma “La Sapienza”.

Nota a Cass., sent. 2 maggio 2019, n. 18034

La Corte di Cassazione ha ribadito che solo l’integrale pagamento del debito tributario rende inoperativa la confisca e determina la revoca del sequestro preventivo. Pertanto, gli effetti della misura cautelare reale non vengono meno neppure qualora sia stata perfezionata, nell’ambito di una procedura concorsuale, una transazione fiscale tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, non idonea di per sé ad eliminare il pericolo di una dispersione dei beni.

Tax transactions and preventive seizure in tax offenses

The Supreme Court reiterated that only payment in full of tax debts suspends the asset confiscation and determines the preventive seizure. Therefore, the effects of the in rem precautionary measures do not fail even when a “transazionefiscale” (tax settlement) between the tax payer and the financial administration has been completed within an insolvency procedure ineligible to eliminate the risks of a dispersion of assets.

Keywordstax offenses, tax settlement, arrangement with creditors, preventive seizure, confiscation

1. Con la sentenza del 2 maggio 2019, n. 18034, la Corte di Cassazione ha ribadito, in linea con la sua precedente giurisprudenza, la legittimità del sequestro preventivo disposto per i reati tributari anche in presenza di una transazione fiscale ex art. 182 ter L. fall. conclusa nell’ambito di un concordato preventivo omologato.

In particolare, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso il provvedimento del tribunale del riesame che, ad avviso del contribuente (rectius: indagato), avrebbe errato nel ritenere sussistenti nel caso oggetto di giudizio entrambi i presupposti necessari per l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ossia del fumuscom­missidelictie del periculum in mora.

Per quanto di interesse in questa sede, è noto che, per ciò che attiene alla sussistenza del periculum in mora, il sequestro preventivo può ritenersi legittimo non soltanto in presenza di un pericolo concreto ed attuale, ma anche se venga dimostrata, con ragionevole certezza, l’utilizzazione del bene per la com­missione di ulteriori reati o per l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Proprio tale ultima circostanza, ad avviso del ricorrente, non potrebbe essere rinvenuta nella fattispecie oggetto del giudizio, stante l’omo­logazione da parte del medesimo tribunale non solo del concordato preventivo ma anche della relativa transazione fiscale.

In altri termini, il giudice del riesame avrebbe erroneamente ritenuto persistente il rischio di dispersione dei beni sebbene la conservazione degli stessi sarebbe stata garantita dagli organi della procedura, incaricati del controllo della regolarità dell’esecuzione del piano [continua ..]

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