Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il credito in R&S spetta all'appaltatore italiano quando il committente non è residente: alcune considerazioni di carattere generale partendo da un caso pratico (di Francesco Odoardi, Dottore di ricerca in Diritto dell’economia e dell’impresa.)


Nota Principio di diritto 11 dicembre 2018, n. 15

Con il principio di diritto in esame, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la spettanza del credito di imposta in Ricerca & Sviluppo ad una società italiana interamente partecipata da una società americana che le aveva appaltato la ricerca. L’esame del caso di specie è interessante perché dimostra che, ricorrendo i presupposti normativi dell’agevolazione e non verificandosi le ipotesi in cui la stessa è espressamente esclusa (committente residente in paesi che non intrattengono scambio di informazioni con l’Italia, ovvero spese infragruppo per sole privative industriali), l’Agenzia delle Entrate non può sindacare in merito alle modalità in cui la ricerca è effettuata, ancorché queste siano dettate dall’obiettivo di massimizzare i vantaggi fiscali, né, tantomeno, ai risultati ottenuti con la ricerca.

PAROLE CHIAVE: credito di imposta Ricerca & Sviluppo, società controllata da società non residente, spese infragruppo, privative industriali.

Tax credit for R&D is due to the Italian contractor in the case of a non-resident contracting: general considerations flowing from a practical case study

With the principle of law being discussed, the (Italian) Tax Authority has recognized that tax credit for Research and Development is due to an Italian company, wholly owned by a US company, which had commissioned the research to it. This is an interesting case to examine because it shows that – provided that all the regulatory requirements are met – the (Italian) Tax Authority does not have a say in the research results or how the research ought to be carried out, although the objective is that of maximizing tax reliefs.

1. Nell’anno 2018, in cui il premio Nobel per l’economia è stato assegnato a Paul Romer per la sua teoria della crescita endogena legata essenzialmente agli investimenti in Ricerca & Sviluppo (P.M. ROMER, The Origins of Endogenous Growth, in The Journal of Economic Perspectives, 8(1), 1994, pp. 3-22), il nostro Governo ha adottato alcune misure tese a ridurre tali investimenti, pun­tando, in una logica di breve periodo, al contenimento del rapporto deficit/ PIL attraverso la sola riduzione della spesa. Ad ogni modo, l’art. 8 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha, dapprima, escluso dall’agevolazione le spese aventi ad oggetto l’acquisto infragruppo, anche in licenza d’uso, di beni immateriali. Più di recente, poi, l’art. 1, commi 70 ss. della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha ridotto gli incentivi, prevedendo una contrazione del credito con riferimento a talune spese, ovvero il dimezzamento dello stesso in termini di beneficio massimo riconosciuto a ciascuna impresa nel periodo di imposta. È interessante osservare, poi, che l’art. 1, comma 72 della citata L. n. 145/2018 ha interpretato autenticamente l’art. 3, comma 1 bis, della L. 23 dicembre 2013, n. 145, sta­bilendo che, nelle ipotesi in cui la commissionaria può beneficiare del credito di imposta (ossia nei casi di ricerca appaltata da committente non residente in Italia, sempreché non si tratti di imprese residenti in Paesi in cui non sussiste lo scambio di informazioni con l’Italia, circostanza questa che pregiudicherebbe la radicale spettanza del credito), l’agevolazione sussiste solo se la ricerca è stata svolta concretamente in Italia (appare strano, forse frutto di una dimenticanza, il fatto che nella legge di interpretazione autentica sia contemplata solo l’ipotesi di ricerca appaltata a società italiana e non di ricerca appaltata a stabile organizzazione italiana di soggetto non resistente). 2. Con il principio di diritto n. 15, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta ad esaminare un caso di ricerca commissionata da società estera, avente ad oggetto un profilo del tutto particolare, per giunta a soli quindici giorni dall’en­trata in vigore della legge di interpretazione autentica sopra richiamata. Il caso riguardava, infatti, una impresa americana che chiedeva di conoscere se la propria subsidiary italiana avesse potuto beneficiare del credito di imposta in Ricerca & Sviluppo per la relativa attività dalla stessa commissionatagli. L’Agenzia delle Entrate, richiamando quanto sostenuto nella Circolare 27 aprile 2017, n. 13/E, ha ribadito che l’art. 3, comma 1 bis, cit. si applica anche al caso di società italiana interamente partecipata dalla società residente in uno dei Paesi con cui l’Italia ha [continua..]
Fascicolo 1 - 2019