Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La previsione di sanzioni amministrative tributarie in assenza di qualunque rischio di "danno erariale" contrasta con i principi fondamentali dell'IVA (di Francesco Montanari, Ricercatore di Diritto tributario, Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”.)


La Corte di Giustizia (CGCE 08/05/2019, C-712/17) ha stabilito che i principi di proporzionalità e neutralità ostano ad una normativa in virtù della quale la detrazione illegittima dell’IVA è punita con una sanzione pari all’importo del tributo detratto qualora l’e­mittente della fattura abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale.

The provision of administrative tax penalsties without the risk of any "loss of tax revenue" conflict with fundamental principles of vat

The European Court of Justice (ECJ 08/05/2019, C-712/17) states that the principles of proportionality and neutrality preclude a rule of national law under which the unlawful deduction of VAT is penalised by a fine equal to the amount of the deduction made, if the issuer of the invoice has, in sufficient time, wholly eliminated the risk of any loss of tax revenue.

1. La recente sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, C-712/17 è di notevole interesse sotto diversi profili in quanto se, da un lato, conferma ed amplifica principi ormai noti e consolidati, dall’altro, pone alcuni punti fermi su alcune questioni che, ad oggi, presentano ancora taluni profili di incertezza (soprattutto sul piano “domestico”). Il caso all’esame dei giudici del Lussemburgo riguardava una società di capitali italiana alla quale l’Agenzia delle Entrate negava la detrazione dell’IVA relativa ad operazioni di acquisto di energia elettrica sulla base della ritenuta fit­tizietà delle medesime e, contestualmente, applicava le sanzioni amministrative pari al 100% del tributo illegittimamente detratto. In particolare, tutte le operazioni contestate avvenivano nell’ambito di un gruppo societario e, secondo l’Ufficio, trovava attuazione un “meccanismo circolare” di vendita dei medesimi quantitativi di energia agli stessi prezzi, tra società appartenenti ad un unico gruppo: la finalità era quella di consentire a quest’ultimo di esporre nelle proprie scritture contabili valori “gonfiati” e, quin­di, di accedere più agevolmente a finanziamenti bancari. In ragione di tale schema “fraudolento”, le operazioni poste in essere venivano qualificate come inesistenti (per un’ampia ricostruzione di tali fenomeni cfr., per tutti, A. GIOVANARDI, Le frodi Iva. Profili ricostruttivi, Torino, 2013). Nonostante ciò ed al di là del merito della vicenda, risultava non contestato il fatto che, nella fattispecie concreta, non vi fosse stato, da un lato, alcun vantaggio fiscale per le parti contrattuali e, dall’altro, alcun nocumento in termini di danno erariale in quanto il “saldo” tra IVA a credito ed IVA a debito era pari a “zero”. Al tempo stesso, tuttavia, pareva altrettanto pacifica l’inesistenza delle menzionate operazioni. La Commissione Tributaria, per tali ragioni, ha sospeso il procedimento ritenendo che «il principio di neutralità dell’imposta» debba «prevalere e che il rifiuto di detrazione dell’IVA regolarmente assolta e l’irrogazione di un’ulte­riore sanzione pari all’importo dell’IVA indebitamente detratta non siano proporzionati all’illecito consistito nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti». 2. La Corte di Giustizia, chiamata a risolvere la questione, parte dal presupposto che «quando un’operazione di acquisto di un bene o di un servizio è inesistente, essa non può avere alcun collegamento con le operazioni del soggetto passivo tassato a valle»: quindi, mancando «la realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può sorgere [continua..]
Fascicolo 1 - 2019