Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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"Decreto crescita": auspicabile il superamento della presunzione assoluta di residenza (di Erica Serafini, Dottore in Economia e Commercio, Università di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”.)


Tra le misure introdotte dal D.L. n. 34/2019, c.d. decreto Crescita, vi sono significative modifiche alle disposizioni fiscali volte ad incentivare il “rientro dei cervelli” in Italia. Rilevante la proposta normativa che concerne il criterio valutativo sulla residenza fiscale prescindendo dall’iscrizione all’AIRE purché sussista la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Tale spiraglio normativo non può che produrre i suoi effetti anche al di là dei regimi agevolativi previsti, scardinando così il consolidato orientamento dell’Amministrazione Finanziaria e della giurisprudenza in merito alla presunzione assoluta di residenza attinente al requisito formale ex art. 2, comma 2, TUIR.

"Decree growth": desirable the overcoming of absolute presumption of residence

The measures introduced by D.L. n. 34/2019, so-called Decree Growth, include significant changes to tax rules aimed to promote the “Rientro dei Cervelli” in Italy. Of great importance is the measure focused to obtain access to tax brakes making the registration in AIRE irrelevant, becoming important the residence in another State in accordance with a Convention for the avoidance of double taxation. This legal opening can produce its effects beyond the preferential tax schemes, shaking the well-established administrative and jurisprudential approach that does nothing but reiterate the existence of an absolute presumption of residence according to the formal criteria ex art. 2, c. 2, TUIR.

L’art. 5 del decreto Crescita 2019(D.L. 30 aprile 2019, n. 34), introduce significative novità ai fini dell’accesso ai benefici fiscali di cui agli artt. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“Regime speciale per lavoratori impatriati”) e 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (“Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”). Alla luce della nuova normativa, per accedere al regime agevolato non è più necessaria la pregressa iscrizione all’AIRE da parte dei lavoratori c.d. “rimpatriati” e dei docenti/ricercatori universitari per i periodi trascorsi all’estero purché abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato con il quale vige una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo minimo richiesto dall’art. 16, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (vale a dire nei due periodi d’imposta precedenti al rimpatrio). La nuova previsione normativa supera la consolidata interpretazione fornita dal Fisco (v., Ris. Ag. Entrate, 7 agosto 2008, n. 351/E, Ris. Ag. Entrate, 6 lu­glio 2018, n. 51/E e Circolare Ag. Entrate, 23 maggio 2017, n. 17/E) e soprattutto dalla Corte di Cassazione secondo cui «ai fini delle imposte sui redditi le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’art. 2 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia, con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano» (v. Cass., sez. trib., 25 giugno 2018, n. 16634). Alla luce delle posizioni appena descritte, il dato formale dell’iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente e la conseguente mancata iscrizione all’AIRE, determina da sempre il configurarsi di una presunzione assoluta di residenza, al contrario degli atri due criteri fattuali (quali la residenza e il domicilio disciplinati dall’art.43 c.c. e previsti in via alternativa dallo stesso art. 2, comma 2, TUIR ai fini della definizione di soggetti passivi d’imposta), che determinano presunzioni relative di residenza. Questo orientamento iperformalista dell’art. 2, comma 2, TUIR è stato og­getto di critiche da parte della dottrina (v. MELIS, La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell’ordinamento tributario italiano, in Rass. trib., 1995, p. 1043 ss.; MAISTO, Iscrizione anagrafica e residenza fiscale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Riv. dir. trib., 1998, p. 221 ss.; MARINO, La residenza nel diritto [continua..]
Fascicolo 1 - 2019