Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Ammortamento del software: riflessioni su beni immateriali e "proprietà" (Nota a) (di Silvia Giorgi, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”.)


Corte di Cassazione, 16 novembre 2018, n. 29529

La sentenza affronta il caso dell’acquisto di un software applicativo adeguato alle esigenze aziendali, ritenendo l’intera fattispecie riconducibile all’art. 68 TUIR (ora 103 TUIR) e, dunque, soggetta alla disciplina dell’ammortamento.

Software amortization: inputs of intangibles and "ownership"

The case faces a software purchase linked to adjustment and modification activities required to adapt it to company’s needs. The Court considers the entire case to be regulated by art. 68 of the Italian Income Tax Act (now art. 103) and, therefore, depreciable.

1. La sentenza in commento si sofferma su variegati profili tra i quali, per quanto qui d’interesse, il tema della deducibilità dei costi di acquisto di un soft­ware applicativo gestionale, allorquando alle spese di acquisto in senso stretto si aggiungano spese di “adattamento modifica e trasformazione del medesimo”. Nella ricostruzione dei fatti di causa emerge che la contestazione del­l’Am­ministrazione Finanziaria si appunta sull’indeducibilità di tale seconda voce a titolo di ammortamento software in luogo del regime di cui al­l’art. 74 TUIR (ratione temporis applicabile) previsto per le spese per studi e ricerche. È noto, infatti, che l’art. 68 TUIR (ratione temporis applicabile, oggi art. 103 TUIR) prevede la disciplina dell’ammortamento dei beni strumentali im­materiali, con specifiche quote di deducibilità che variano in ragione della tipologia di “bene” (sono ad esempio, penalizzati marchi e avviamento con la deducibilità ad un decimo ratione temporis, oggi un diciottesimo del costo) e della natura dei diritti ceduti (diritti di utilizzazione o concessione; per una critica all’attuale disciplina NUSSI, Per un ripensamento sistematico dell’am­mortamento di avviamento, marchi e beni immateriali, in Corr. trib., n. 13, 2009, p. 1033). Al contempo, l’art. 74 TUIR (oggi 108 TUIR) disciplina le spese per studi e ricerche, prevedendo l’alternativa tra la deducibilità immediata nell’esercizio di sostenimento e la deduzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Nella concreta fattispecie il contribuente aveva trattato l’intera operazione di acquisto e successivo adattamento/trasformazione in modo unitario, applicando il regime di ammortamento a partire dall’anno di messa in funzione. La Corte di Cassazione ricostruisce il quadro normativo valorizzando, in particolare, tre elementi: il fascio di diritti esercitabili sul software sulla base della disciplina sulle opere dell’ingegno, i principi contabili e, segnatamente, il n. 24 redatto dall’Organismo Italiano di Contabilità e la nozione di “acquisto proprietario”. I giudici osservano, quindi, che la normativa in tema di programma per ela­boratore di cui all’art. 64 bis della L. n. 633/1941 prevede che i diritti esclusivi sui programmi per elaboratore comprendono, fra gli altri, il diritto di effettuare o autorizzare a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei [continua..]
Fascicolo 1 - 2019