Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Torna all'attenzione delle Sezioni Unite l'annosa questione del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in tema di opposizione agli atti esecutivi (di Giovanna D’Incoronato, Avvocato del Foro di Roma.)


Nota a Cass., ord. 28 novembre 2018, n. 30756

Con l’ord. 28 novembre 2018, n. 30756, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione all’atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, quale primo atto della riscossione portato a conoscenza del contribuente.

Comes back to the evaluation of the chambers of the court of cassation the age-old question on the repartition of the jurisdiction between the ordinary and tax judge on the theme of opposition to a foreclosures

With the ord. 28th November 2018, n. 30756, the joined Chambers of the Court of Cassation, confirmed the jurisdiction of the Tax Judge over the case of opposition to foreclosures vitiates for omission or invalidity of the notification regarding the presupposed deed, which is the first deed of the tax collecting brought to the knowledge of the taxp.

Con l’ord. 28 novembre 2018, n. 30756, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano ad affrontare il tema del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario nel caso di opposizione all’atto di pignoramento presso terzi viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento. Tale pronuncia merita particolare attenzione in quanto, confermando un orientamento consolidato, riassume razionalmente gli aspetti essenziali della questione oggetto di molteplici pronunce (cfr. Cass., sez. un., 5 giugno 2017, n. 13913; Cass., sez. un., 5 giugno 2017, n. 13916). Nel caso di specie, l’opposizione è stata proposta davanti al giudice ordinario che ha declinato la propria giurisdizione. Successivamente, il giudizio è stato riassunto dinanzi al giudice tributario il quale ha però escluso dalla propria giurisdizione (ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le controversie aventi ad oggetto gli atti di esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Onde evitare il vuoto di tutela, è stato proposto d’ufficio il regolamento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al fine di risolvere il conflitto negativo che sussiste nelle ipotesi in cui entrambi i giudici affermino la propria incompetenza in relazione alla stessa controversia. 1. Il problema della tutela giurisdizionale avverso gli atti dell’esecuzione non è affatto nuovo ed è da tempo all’attenzione della dottrina (tra i tanti, cfr. LA ROSA, La tutela del contribuente nella fase di riscossione dei tributi, in Rass. trib., n. 4, 2001, p. 1178; RANDAZZO, Esecuzione forzata tributaria; il raccordo tra giurisdizione ordinaria e tributaria per una effettiva tutela, in Corr. trib., n. 33, 2011, p. 2745) se non altro perché la giurisprudenza non ha fornito indicazioni univoche e definitive nonostante i ripetuti interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. In particolare, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, secondo un primo orientamento, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notificazione degli atti presupposti, andrebbe proposto davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto con il quale viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione di una pretesa tributaria (cfr. tra le altre, Cass., 11 maggio 2018, n. 11481; Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 13916; Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 13913; Cass., Sez. Un., 23 ottobre 2017, n. 24965; Cass., 6 dicembre 2016, n. 24915; Cass., Sez. Un., 5 luglio 2011, n. 14667). In senso opposto, invece, un altro filone giurisprudenziale ha concluso che l’opposizione andrebbe [continua..]
Fascicolo 1 - 2019