Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L'effettuazione delle ritenute da parte del sostituto sottrae il percettore sostituito dalla responsabilità solidale in ordine al versamento delle medesime (di Luigi Riccardi, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Università di Bari “Aldo Moro”. Avvocato tributarista.)


Nota a Cass., Sez. Un., 12 aprile 2019, n. 10378

 

Il dovere di versamento delle ritenute si concretizza in un’obbligazione autonoma rispetto al prelievo imposto in base alla legge, a fronte del quale, tuttavia, corrisponde l’obbli­go di rivalsa sancito dall’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973. Nondimeno, la fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto di imposta è subordinata all’ina­dempimento del sostituto, il quale non versa il corrispondente importo al­l’ente impositore, ma soprattutto omette di operare le ritenute, configurandosi, per tale motivo, irragionevole il diniego al contribuente del contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute subite.

The implementation of with holding taxes by the substitute removes the placed by tax from solidal responsability for the payment of the same

The duty to pay with holding taxes takes the form of an obligation independent of the levy imposed by law, against which, however, corresponds the obligation of recourse enshrined in art. 64 of Presidential Decree no. 600/1973. Nevertheless, the case of solidarity of the substitute for the obligation to pay the advance tax is subject to the non-fulfilment of the substitute, who does not pay the corresponding amount to the imposter, but above all omits to make the with holdings, and for this reason the refusal of the taxpayer of the opposing right to deduct the with holdings suffered is unreasonable.

1. La sent. n. 10378/2019 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione parte dalla prospettiva di fondo, affatto peculiare sotto il profilo sistematico, per cui la necessaria configurazione della coobligazione tra il sostituito, il quale riceve il compenso al netto della ritenuta, e il sostituto che effettua la ritenuta e non la versa, conduce ad un incoerente contemperamento degli interessi coinvolti, poiché il contribuente, “responsabile” per l’inadempimento del sostituto, si troverebbe a subire il prelievo di un’imposta, pur avendone sopportato il peso mediante l’applicazione della ritenuta. In particolare, nell’otti­ca per cui il l’attuazione del tributo avviene in più complesse vicende fattuali o, quanto meno, nell’ambito di situazioni onerose articolate, in termini generali, di potere o di mera soggezione (sul punto, si rinvia a A. FEDELE, Sostituzione tributaria e situazioni giuridiche soggettive dei privati coivolti, in Riv. dir. trib., 2016, p. 558), la Suprema Corte ha nettamente separato sul piano concettuale l’istituto della sostituzione da quello della solidarietà nell’imposta, affermando il principio di diritto per cui, se, da un lato, il sostituito rimane il soggetto passivo, l’obbligo di versamento della ritenuta d’acconto, invece, costituisce un’obbligazione autonoma posta a carico del sostituto dagli artt. 23 ss., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, controbilanciato dall’esercizio da parte di quest’ultimo dell’obbligo di rivalsa stabilito dall’art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 600 cit. e dallo scomputo da parte del contribuente degli acconti di cui all’art. 22 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Si allinea all’inquadramento esegetico così delineato sul tema della sostituzione d’imposta, l’applicazione dell’art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, attinente alla regola di coobbligazione tra sostituto e sostituito, circoscritta alla casistica (per certi versi residuale, ma per certo eccezionale come ammesso dall’ordinanza interlocutoria della Suprema Corte n. 31742/2018) in cui la ritenuta (in particolare quella “a titolo di imposta”) non sia stata effettuata e non sia stata versata all’Erario. 2. La regula iuris affermata dal giudice di legittimità appiana il contrasto giurisprudenziale insorto sul tema della responsabilità solidale del sostituito, realizzando un vero e proprio revirement dell’indirizzo interpretativo in precedenza venutosi a formare. La soluzione confutata sul piano esegetico, prendendo le mosse dall’unicità dell’obbligazione del versamento dell’acconto sia per il sostituto, sia per il sostituito, predilige la sussistenza del rapporto di solidarietà tra gli stessi. Più precisamente, sorvolando sulle [continua..]
Fascicolo 1 - 2019