Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Residenza effettiva e mancata iscrizione all'AIRE: l'Agenzia delle Entrate valorizza le convenzioni (di Erica Serafini, Dottore in Economia e Commercio, Università di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”.)


Con risposta ad interpello del 25 giugno 2019, n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di residenza fiscale in caso di mancata iscrizione all’AIRE, precisando che, al fine di evitare la doppia imposizione, la residenza fiscale può essere accertata alla luce dei criteri individuati dalle norme convenzionali vigenti tra gli Stati. Assumono così rilevanza le tanto spesso menzionate tie break rules che puntano alla sostanza dei fatti, smontando il consolidato orientamento della Suprema Corte in merito alla presunzione assoluta di residenza attinente al requisito formale ex art. 2, comma 2, TUIR.

Effective residence abroad and non-registration in aire: the tax revenue agency validates the tax convention

With reference to the answer of 25 June 2019, n. 203, the Tax Revenue Agency provided clarification regarding tax residence in case of non-registration in AIRE, specifying that, in order to avoid the double taxation, the tax residence may be established in accordance with a Convention for the avoidance of double taxation. So, the tie break rules become relevant, shaking the well-established approach of the Supreme Courtin case of absolute presumption of residence according to the formal criteria ex art. 2, c. 2, TUIR.

1. Il chiarimento in esame scaturisce dall’analisi di un caso pratico che ha come “protagonista” una cittadina italiana trasferitasi per motivi lavorativi nel 2016 in Danimarca, ma che nel 2017, per taluni errori di carattere burocratico, risultava iscritta all’AIRE solamente dopo lo scadere del 183esimo giorno di permanenza nello Stato estero. In altri termini, la contribuente risultava sostanzialmente residente in Danimarca ma, formalmente, in Italia. L’istante, appurando la sussistenza di oggettive condizioni di incertezza, si è rivolta all’amministrazione finanziaria per sapere, in riferimento all’anno di imposta 2017, in quale Paese fosse da localizzare la propria residenza fiscale.   2. Come noto, il nostro ordinamento tributario adotta il principio del “reddito mondiale” (c.d. world wide taxation principle), in virtù del quale, ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, i soggetti residenti fiscalmente in Italia sono assoggettati a tassazione per i redditi ovunque prodotti (art. 3, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In particolare, si considerano residenti in Italia le persone «che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle Anagrafi della Popolazione Residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile» (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Il citato art. 2, comma 2, TUIR, oltre al requisito elemento temporale relativo alla maggior parte del periodo di imposta, definisce tre criteri alternativi in presenza dei quali una persona fisica si considera residente in Italia: il primo – l’iscrizione nel registro dei residenti – rappresenta un requisito meramente formale, mentre il secondo e il terzo criterio – il domicilio e la residenza ai sensi dell’art. 43 c.c. – palesano elementi di natura sostanziale. Naturalmente, trattandosi di tre presupposti tra loro alternativi, e non concorrenti, è sufficiente che ricorra solo uno di questi per l’assoggettamento di un soggetto alla potestà impositiva dello Stato italiano. 3. Nella fattispecie concreta, nel solco del rigido orientamento della Suprema Corte, tutti i redditi percepiti dall’istante, ovunque essi prodotti, devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese: secondo un monolitico orientamento, infatti, il dato formale dell’iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente genera una presunzione assoluta di residenza, dun­que preclusiva di ogni ulteriore accertamento (v. da ultimo Cass., sez. trib., ord. 25 giugno 2018, n. 16634 e, ex multis, Cass. civ., sez. trib., sent. 28 ottobre 2015, n. 21970; 16 gennaio 2015, n. 667; 15 giugno 2010, n. 14434; 20 aprile 2006, n. 9319, nonché le precedenti Cass. civ., sez. trib., sent. 7 novembre 2001, n. 13803; [continua..]
Fascicolo 1 - 2019