Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Esclusa la soggettività passiva delle società di leasing ai fini della tassa auto tramite la valorizzazione della funzione di orientamento ermeneutico dello Statuto dei diritti del contribuente (di Claudio Sciancalepore, Ricercatore a tempo determinato in Diritto tributario, Università degli Studi di Bari.)


La Corte di Cassazione si è espressa sulla soggettività passiva della tassa automobilistica regionale in caso di locazione finanziaria (leasing), chiarendo che il tributo è dovuto dal solo utilizzatore del veicolo. Le sentenze assumono particolare pregio in quanto chiariscono che, anche in ambito tributario, l’abrogazione di una legge di interpretazione autentica ha efficacia ex nunc. Il percorso argomentativo valorizza la funzione di orientamento ermeneutico dello Statuto dei diritti del contribuente.

PAROLE CHIAVE: tassa automobilistica regionale, statuto dei diritti del contribuente, abrogazione di una legge di interpretazione autentica, locazione finanziaria

The regional motor vehicle tax is not due by the leasing company trough the enhancement of the taxpayers' code

The Supreme Court has sentenced that the regional motor vehicle tax, in case of a leasing, is due only by the vehicle user. The rulings are particularly interesting as they clarify that, even in the tax field, the repeal of an authentic interpretation law is effective ex nunc. The argumentative path enhances the hermeneutical orientation function of the Taxpayers’ code.

1. Con le sentenze della Corte di Cassazione, 16 maggio 2019, nn. 13132, 13133 e 13135 parrebbe avviata a soluzione l’annosa questione dell’individua­zione del soggetto passivo della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto) in caso di locazione finanziaria (leasing) del veicolo. I giudici di legittimità, infatti, hanno sancito che l’unico soggetto tenuto al pagamento del tributo regionale è il suo utilizzatore, anche per i rapporti anteriori all’anno 2016. Particolarmente interessante è l’iter logico-giuridico indicato nelle motivazioni delle pronunce in merito all’efficacia inter-temporale di una legge che abroga espressamente una disposizione fiscale di interpretazione autentica. Se­condo le menzionate sentenze, la legge di abrogazione espressa non può che disporre per il futuro, a nulla rilevando che la legge abrogata sia una disposizione di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva. Il percorso argomentativo valorizza le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente e conferisce maggiore certezza all’ordinamento tributario. 2. L’art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni in L. n. 53/1983, ha istituito il c.d. bollo auto e ha individuato, al comma 29, quale soggetto passivo del tributo regionale, il proprietario del veicolo come risultante dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Successivamente, l’art. 7 della L. 23 luglio 2009, n. 99, ha stabilito, al comma 1, che «al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti». La disposizione ha concesso alle Regioni la possibilità di individuare le modalità con le quali le società di leasing possono versare il tributo sui veicoli di loro proprietà in luogo degli utilizzatori degli stessi. Tale versamento cumulativo sulla flotta dei veicoli consente una evidente sem­plificazione nella gestione del tributo in quanto le Regioni rilevano un unico versamento dal concedente a fronte di una parcellizzazione dei contratti di leasing conclusi; indubitabili vantaggi derivano anche dalla semplicità nell’in­dividuazione del soggetto passivo e nel recupero coattivo del tributo. Lo stesso art. 7 della L. n. 99/2009, al comma 2, ha modificato il citato art. 5 del D.L. n. 953/1982, ampliando il novero dei soggetti passivi anche agli «usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione [continua..]
Fascicolo 1 - 2019