Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Inapplicabilità della ordinaria TARES per le strutture alberghiere con funzionamento saltuario (di Simona Zitella, Dottoranda di ricerca in Diritto tributario, Università di Chieti-Pescara.)


Nota a Cass., ord. 7 giugno 2019, n. 15479

Secondo la Suprema Corte alle attività alberghiere con funzionamento saltuario è applicabile l’ordinaria TARES, con riduzione forfettaria del 30%. La pronuncia in esame, tuttavia, denota un’ipotesi di mancata attuazione del principio “chi inquina paga” sul quale è improntato l’intero sistema dei tributi ambientali.

Inapplicability of the ordinary tares for hotel facilities with occasional operation

According to the Italian Supreme Court, the ordinary TARES is applicable to hotel businesses with occasional operation, with a flat-rate reduction of 30%. However, this ruling denotes a failure to implement the “polluter pays” principle on which the entire system of environmental taxes is based.

1. L’ord. 7 giugno 2019, n. 15479 della Suprema Corte si pone all’atten­zione in quanto fa emergere un caso di violazione del principio eurounitario “chi inquina paga”. Nel caso di specie, invero, ad una società esercente l’attività alberghiera risultata inoperativa per la quasi totalità dell’anno di riferimento (attività alberghiera con funzionamento saltuario) e caratterizzata da una forte riduzione della clientela rispetto all’affluenza media, è stata applicata l’ordinaria tariffa TARES ridotta del 30%, ma determinata senza tenere debitamente conto del suddetto principio. Quest’ultimo, sul quale è imperniato il sistema del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES), è contemplato dall’art. 191 TFUE (ex art. 174 del Trattato CE) e prevede che il costo dello smaltimento dei rifiuti sia sopportato da tutti coloro che li producono. Tale principio assolve una funzione risarcitoria del danno prodotto all’ambiente e, al contempo, una funzione incentivante volta a ridurre il prelievo fiscale a coloro che pongono in essere com­portamenti virtuosi rispetto al bene ambientale (così V. FICARI (a cura di), I nuovi elementi di capacità contributiva. L’ambiente, Roma, 2018, p. 35). Trattandosi di un principio europeo, il “chi inquina paga” trova diretta ed immediata applicazione nell’ordinamento nazionale. In un simile contesto, la disciplina del tributo ambientale TARES (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214) si è dovuta attenere anche alle indicazioni contenute nelle direttive relative ai rifiuti succedutesi nel tempo (art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE, art. 15 della Direttiva n. 2006/12/CE, art.15 della Direttiva n. 91/156/CEE, art. 11 della Direttiva n. 75/442/CEE e, da ultimo, art. 1, comma 15, della Direttiva n. 2018/851/UE) che fanno costante riferimento al suddetto principio (sull’imposizione ambien­tale v. F. PICCIAREDDA-P. SELICATO, I tributi e l’ambiente, Milano, 1996; C. VERRIGNI, La rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nei tributi ambientali, in Rass. trib., n. 5, 2003, pp. 1614-1657; R. ALFANO, Tributi ambientali. Profili interni ed europei, Torino, 2012). Del pari, il rispetto del “chi inquina paga” deve essere garantito anche dai Comuni nell’esercizio della loro potestà regolamentare, in guisa da ancorare il prelievo fiscale alla quantità ed alla qualità dei rifiuti prodotti dal contribuente. 2. Nella fattispecie, la società alberghiera impugnava la sentenza della CTR Abruzzo – sez. L’Aquila che, in rigetto dell’appello proposto dalla medesima contribuente avverso la sentenza della CTP, riteneva non rilevante, ai fini del­l’esclusione [continua..]
Fascicolo 1 - 2019