Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La dotazione di trust di scopo non è soggetta ad imposta sulle successioni e donazioni (di Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti, Dottore di ricerca, Università di Roma “La Sapienza”.)


Nota a Cass., sez. trib., ord. 17 gennaio 2019, n. 1131

La Corte di Cassazione esprime una decisa revisione dell’indirizzo precedentemente espresso in ordine alla tassazione della dotazione di trust “di scopo”. Come già auspicato dalla dottrina, la Suprema Corte dichiara l’inesistenza di una imposta sulla mera costituzione di vincoli di destinazione, e afferma il carattere neutro, nel sistema dell’imposta sulle successioni e donazioni, della destinazione di beni e diritti in trust, aprendo nuovi ambiti di riflessione in ordine alla tassazione indiretta dell’istituto.

PAROLE CHIAVE: imposta sulle successioni e donazioni, trust di scopo, atto non traslativo

The endowment of a purpose trust is not subject to inheritance and gift tax

The Corte di Cassazione reviews its opinion about the taxation of the endowment of a purpose trust, declaring the non-existence of a tax due for the simple establishment of legal constraints, and affirming the neutral nature, in the inheritance and gift tax’s system, of the destination of goods and rights to a trust, opening new insights on the institution’s indirect taxation.

Con una nuova ordinanza, la sezione tributaria della Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso esattamente analogo ad altro già esaminato dalla Su­prema Corte qualche anno addietro, giungendo tuttavia ad esiti opposti e stabilendo, ora, la non assoggettabilità ad imposta sulle successioni e donazioni degli atti “di dotazione” con i quali viene vincolata in un trust “di scopo” la provvista economica necessaria alla realizzazione degli intenti per i quali esso è stato istituito. Viene pertanto espressamente riveduto l’orientamento, espresso nelle ordinanze della sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 3737 e 18 marzo 2015, n. 5322 (sulle quali specificamente A. BUSANI-R.A. PAPOTTI, L’imposizione indiretta dei trust: luci e ombre delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, in Corr. trib., 2015, p. 1203; G. CORASANITI, Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze, in Dit. prat. trib., 2015, p. 20688, ma sullo stesso tema L. SALVINI, L’imposta sui vincoli di destinazione, in Rass. trib., 2016, p. 925; T. TASSANI, La Cassazione torna sull’imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione, in Trusts, 2016, p. 341), secondo cui la dotazione di un trust di scopo sarebbe stata soggetta di per sé alla «nuova imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione», che si assumeva introdotta ex novo dal D.L. n. 262/2006. La fattispecie fattuale da ultimo esaminata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione è esattamente la stessa sulla quale si era pronunciata, con le citate ordinanze nel 2015, la sezione VI, ovvero quella del “conferimento” di denaro in un medesimo trust istituito da una fondazione bancaria, una Regione ed un Comune, allo scopo di provvedere alla manutenzione e riqualificazione di un aeroporto locale, con finale previsione del ritorno ai disponenti della provvista eventualmente residua alla realizzazione dello scopo. Pare infatti di capire che i disponenti, in attuazione del medesimo trust, abbiano dato causa a più atti dispositivi allo scopo di alimentarne il fondo, assoggettandoli ad imposta sulle successioni e donazioni proporzionale della quale hanno poi richiesto il rimborso, impugnando quindi i relativi dinieghi in vari contenziosi giunti infine, in momenti differenti, fino al giudice di legittimità. Ricucendo la frattura che si era originata tra la giurisprudenza di legittimità e la dottrina, ma anche con buona parte della giurisprudenza di merito, la sezione tributaria ha dunque indicato, in termini generali, che il richiamo al D.Lgs. n. 346/1990 contenuto nel D.L. n. 262/2006 porta inevitabilmente ad [continua..]
Fascicolo 1 - 2019